Nel contrasto tra due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza

La vicenda

La vicenda trae origine da una causa di lavoro. L’azione era stata intrapresa dal dipendente di una società operante nel settore dell’acciaio, dinanzi al Tribunale di Parma, al fine di vedere accertata la risoluzione del rapporto di lavoro, per aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, nel rispetto del patto di non concorrenza. Aveva perciò, chiesto la condanna della società al pagamento della somma di Euro 16.750,89 quale corrispettivo per detta pattuizione.
Ma quest’ultima, costituitasi in giudizio, domandava in via riconvenzionale, la condanna del predetto, al pagamento della penale contrattualmente prevista. E il giudice di primo grado l’accoglieva, respingendo il ricorso principale.
Senonché, in appello, la corte territoriale riformava la decisione, condannando la società datrice di lavoro al pagamento della somma di 14.000 euro, nonché alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate in 1.900 euro.
Ebbene proprio su quest’ultimo punto si sono pronunciati i giudici della Cassazione.
Il ricorrente, prospettava un insanabile contrasto fra il dispositivo letto in udienza e quello riprodotto in sentenza tale da rendere nulla la sentenza impugnata.
Ed invero, il dispositivo della sentenza di appello letto in udienza, con riferimento alla regolazione delle spese, prevedeva la condanna della società soccombente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado “liquidate in complessivi Euro 4.000,00…quanto al primo grado ed in complessivi Euro 2.000,00…” quanto al giudizio di gravame; nella motivazione della sentenza impugnata era stata invece, disposta la condanna della stessa società al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate nella misura di Euro 1.900,00, condanna riproposta nel dispositivo apposto in calce alla motivazione.

Ma per i giudici della Cassazione il motivo era infondato.

Secondo l’insegnamento costante della Suprema Corte, in tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
Nel contrasto tra i due dispositivi, prevale, quindi, quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (vedi Cass. 12/5/2008, n. 11668; Cass. 9/8/2013, n. 19103).
Nel caso in esame, non era ravvisabile la nullità della sentenza d’appello, posto che non vi era “un insanabile contrasto fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza impugnata, essendo chiara, in tale contesto, l’applicazione del principio di soccombenza quale corollario della riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di merito, per l’effetto di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite”.
Si trattava piuttosto, di una mera ipotesi di divergenza quantitativa, in senso lato, fra le statuizioni di condanna previste nei due dispositivi, facilmente emendabile mediante il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale.
Per tali motivi, il ricorso è stato respinto!

La redazione giuridica

 
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