Condannato a versare la somma di 60.000 euro in favore della madre del suo figlio naturale, a titolo di rimborso delle spese di mantenimento da ella esclusivamente, sostenute sin dalla nascita del loro bambino

La vicenda

All’esito del procedimento introdotto dalla madre del minore, il Tribunale di Tivoli aveva quantificato in 500 euro mensili, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di istruzione, l’entità del contributo di mantenimento del loro figlio minore, a carico del padre naturale.

Nella stessa sentenza quest’ultimo veniva, altresì, condannato a versare in favore della donna, l’ulteriore somma di 60.000 euro, di cui 10.000 euro quale rimborso delle spese di mantenimento del figlio , da ella esclusivamente sostenute e 50.000 euro a titolo di risarcimento danni.

Il ricorso per Cassazione

Dopo la parziale riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello di Roma, la vicenda è giunta in Cassazione.

A pronunciarsi sono stati i giudici della Sesta Sezione Civile con la sentenza n. 16404/2019) che, con riferimento al rimborso delle spese di mantenimento del minore, hanno affermato che “qualora ad esse vi avesse provveduto integralmente uno soltanto dei due genitori (come era pacificamente accaduto nel caso di specie), a questi sarebbe spettato il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare dall’art. 148 c.c., che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro”.

Il motivo di ricorso è stato pertanto ritenuto infondato; parimenti infondata era la doglianza relativa all’entità del predetto rimborso. Ed invero, trattandosi di questione di merito non era sindacabile in sede di legittimità.

La redazione giuridica

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