Il bene principale da salvaguardare è la cura degli individui e la salute pubblica. Questo è il compito principale del medico, il quale è obbligato, in primis dalla sua deontologia e dal giuramento fatto (c.d. giuramento di Ippocrate), a prendere decisioni volte alla tutela della salute del paziente e non è tenuto “a gestire” l’aspetto economico dell’azienda sanitaria in cui opera.
E’ un concetto fondamentale sul quale la Cassazione si sofferma per condannare penalmente un medico il quale, al contrario, ha seguito, in buona fede, i protocolli aziendali.
E prima di lasciarvi al dotto commento dell’avvocato De Luca Anna Maria, vorrei fare delle riflessioni e consigliare ai lettori (pazienti) il comportamento da tenere quando sono ricoverati presso la struttura, decisione che deriva proprio dai fatti analizzati dagli Ermellini.
Se il paziente ha sentore di venir dimesso da un Ospedale in maniera incongrua dovrà richiedere il foglio delle dimissioni e leggerlo attentamente per verificarne la veridicità sia in termini di chiarezza che di contenuti (esami fatti, motivo della dimissione, cure effettuate e da farsi a domicilio). E se qualcosa non gli è chiaro chiedere spiegazioni al primario così da poter coscientemente accettare la dimissione o rifiutarla in caso di spiegazioni non convincenti.
Se le motivazioni risultano insoddisfacenti si potrà ricorrere al Comitato Gestione della ASL o al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera chiedendo di non essere dimessi o di essere trasferiti in altra struttura in convenzione col SSN specie se le cure prescritte non sono gestibili a domicilio. Tali richieste rientrano nel diritto del paziente di ottenere le cure necessarie nella struttura sanitaria pubblica, per il tempo necessario.
E adesso entriamo nel cuore della sentenza della Cassazione con l’avv. De Luca.
Nel praticare la professione medica il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato, utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità.
Fermo restando il valore di tali regole o protocolli come indicazioni generali riferibili ad un caso astratto, permane comunque per il medico la necessità di valutare specificamente il caso affidato al suo giudizio, di rilevarne ogni particolarità, di adottare le decisioni più opportune, anche discostandosi da quelle regole. La piena autonomia del sanitario nella scelta dei più opportuni presidi diagnostici e terapeutici è, peraltro, prevista nello stesso codice deontologico sanitario.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, che nella sentenza n. 8254 depositata il 2 marzo 2011 ha affrontato un caso di responsabilità medica, materia che occupa ormai sempre più spazio nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Preme sottolineare che la sentenza in esame non fa altro che ridurre in frantumi lo scudo di medicina difensiva delle linee guida impropriamente usate e stabilisce il principio, per altro non nuovo in giurisprudenza, del necessario allontanamento dalle stesse, nel caso in cui il particolare quadro clinico del paziente lo imponga.
Nel caso de quo, gli Ermellini esaminano il caso di un paziente, che colpito da un infarto acuto del miocardio veniva sottoposto ad un intervento di angioplastica coronarica con applicazione di uno stent “medicato” (con rilascio, cioè, di farmaco per prevenire la ristenosi). L’uomo, dopo cinque giorni, viene trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di cardiologia con diagnosi di “edema polmonare, infarto miocardico acuto”, con patologie preesistenti “ipertensione arteriosa in soggetto fumatore”.
Una volta stabilizzatosi il suo quadro clinico, l’uomo, dopo altri quattro giorni, di degenza viene dimesso.
Accade però, che una volta tornato a casa, viene colto da una insufficienza respiratoria e che nuovamente trasportato in ospedale, vi giunge in arresto cardio circolatorio. L’autopsia accerterà che la causa della morte è stata uno scompenso cardiaco.
A causa di tanto, si procede penalmente per omicidio colposo nei confronti del medico che ha dimesso il paziente. Nel corso del giudizio abbreviato, condizionato all’espletamento di una perizia medico-legale volta ad accertare eventuali responsabilità dell’imputato, emerge che la condotta del medico è conforme alle linee guida che prevedono la dimissione del paziente, una volta che sia stata raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico.
Il G.U.P. in primo grado condanna il medico, ritenendo che nel caso de quo vi erano motivi per discostarsi dalle linee guida e precisamente: l’anamnesi, la severità dell’infarto e l’elevato rischio di recidiva.
La Corte territoriale assolve, invece, il medico perché il fatto non costituisce reato. Mostra di condividere il principio espresso dal giudice di prime cure, secondo il quale il rispetto delle linee guida non esime automaticamente da responsabilità il medico, ritenendo, pur tuttavia, che nel caso in esame non vi fossero ragioni al di fuori della norma per discostarsi dalle linee guida, in quanto i markers di necrosi cardiaca erano negativi, e il paziente era asintomatico da giorni e compensato.
La Corte di Cassazione, invece, annulla la sentenza con rinvio, ribadendo, in primis, il diritto costituzionale del paziente alla cura e sottolineando che il medico deve perseguire un unico fine, che è quello della cura del malato attraverso l’uso dei presidi diagnostici e terapeutici di cui da tempo dispone la scienza medica.
Da ciò discende, secondo gli Ermellini, una conseguenza, ossia: non esime da colpa il medico il rispetto di linee guida che antepongono ragioni economiche e ragioni di tutela della salute e che siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente. Osservano, inoltre, che nel giudizio di merito non sono state acquisite le linee guida interessate e dispone, pertanto, che il giudice del rinvio verifichi la natura delle interessate linee guida.
La Cassazione mette in guardia anche dai contenuti di alcune linee guida poco conosciute: né l’autorità da cui provengono, né il loro livello di scientificità, né le finalità che intendono perseguire. Affiora il dubbio che più che una garanzia per il paziente le linee guida siano uno strumento per garantire l’economicità nella gestione della struttura ospedaliera.
La Suprema Corte mostra di condividere il principio secondo cui il rispetto delle linee guida non esclude la colpa, nel caso in cui un particolare quadro clinico impone di discostarsene e ritenendo, che la sentenza di secondo grado non abbia particolarmente approfondito la complessiva condizione del paziente.
Secondo gli Ermellini, infatti, “andava, quindi, esaminata la legittimità di quella decisione, rapportandola non alle “linee guida”, ma alla complessiva condizione del paziente, alla luce delle gravi e da tutti riconosciute richiamate “criticità”, al fine di accertare se le dimissioni dello stesso fossero giustificate, in quanto con quella compatibili, ovvero affrettate, in vista della necessità o almeno della opportunità di rinviarle di qualche tempo, in attesa che il quadro clinico “stabilizzato” si consolidasse non solo con riferimento all’infarto, ma anche con le condizioni generali del malato che si presentava, oltre che convalescente da un recentissimo e devastante infarto al miocardio, anche obeso, iperteso, ipercolesterolemico e ipertrigliceridemico”.
Quindi, a chiarire la vicenda per la Corte di Cassazione provvederà il giudice del rinvio, che valuterà l’opportunità di disporre anche accertamenti tecnici diretti a chiarire i punti ancora incerti della questione, e, nel caso in cui rilevi nella condotta dell’imputato profili di colpa, affronterà il tema del nesso causale, solo accennato dalla Corte di Appello, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la nota sentenza n. 30328 del 2002 (Franzese).

Avv. Maria Teresa De Luca
Dr. Carmelo Galipò

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui