È questo l’emergente pragmatismo culturale della nuova proposta per la medicina legale assicurativo-forense?
Abbiamo sempre pensato che il “ruolo” dello specialista medicolegale , deputato a fornire all’ Utente – per finalità sociali e/o giuridiche – un servizio basato su pareri tecnici motivati, non potesse essere assoggettato a metodologie difformi da quelle vincolate all’applicazione dei Principi della Medicina Legale, nel rispetto “interpretativo” dei dati della letteratura scientifica di volta in volta assunti nel determinismo del nesso di Causa e della stima del danno alla persona: ciò per la necessità probatoria” di stabilire la sussistenza o meno di un oggettivo rapporto tra evento dannoso e conseguenze della stesso.
Metodo insito nella specifica “cultura scientifica medicolegale” finalizzata a consentire un adeguato ed equilibrato supporto tecnico soprattutto in caso di controversie giudiziarie ove sussiste – nell’interesse di Giustizia – l’esigenza di “credibilità”, terzietà e rispetto delle posizioni delle Parti in Causa
L’annunciata necessità di una moderna e nuova visione della medicina legale” in ambito assicurativo-forense, che deve vedere coinvolti ovviamente tutti gli specialisti medicolegali Italiani, non può che essere condivisa dalla Ns Associazione Triveneta, purchè le finalità propositive (quindi il metodo e le relative garanzie) si fondino su presupposti tecnici condivisi, aderenti alle consolidate “regole della Medicina Legale”, e contestualmente indirizzate ad una nuova concezione valutativa del “danno alla persona”, in linea con le più recenti esigenze liquidative, che prevedono, al di là dei barèmes, nuove acquisizioni valutative , con la futura necessità – a ns avviso – di una sostanziale revisione del concetto di “danno biologico” inserito nel contesto del più estensivo di “danno non patrimoniale”.
In tale complessiva prospettiva culturale e professionale, ci sia però consentito esprimere una Nostra preliminare, ma condivisa, perplessità sulla scelta di costituire un Tavolo tecnico Medicolegale Nazionale assieme a quella Associazione Medico Giuridica Italiana che negli ultimi anni ha dimostrato di indirizzare il proprio intervento – di ordine interpretativo tecnico medicolegale – al di fuori di un adeguato contradditorio professionale scientifico e culturale, facendo prevalere, anche con autonomi corsi di istruzione professionale gestiti dall’ ANIA, un interesse di Parte.
Tale condotta – come è noto – è sempre stata in contrasto con il Nostro percorso Culturale e Professionale medicolegale, improntato sulla condivisa applicazione dei principi della Medicina legale, sulla totale assenza di conflitti di interesse, sulla completa autonomia intellettuale e nel rispetto delle Parti.
Ma ora – considerando i Soggetti che hanno partecipato al recente Convegno Romano – quali sono le Parti in causa?
Se l’attuale interesse della Medicina Legale, come individuato dal Progetto, dovesse tener conto anche delle correlate esigenze economiche di Parte sarebbe necessario distinguere, nella composizione di un ipotetico futuro tavolo tecnico medicolegale, “chi” deve rappresentare “che cosa” e soprattutto se si vuole fare un percorso culturale- scientifico comune ed indipendente .
L’orientamento del recente Incontro Romano porterebbero a delineare una iniziativa trasversamlmente diretta a considerare prevalenti gli interessi “debitori”, pubblici e Privati, dovendosi prendere atto del dichiarato appoggio al Programma da parte del COMLAS (medicolegali delle Aziende Sanitarie) della stessa Melchiorre Gioia (notoriamente orientata, almeno in passato, ad interpretazioni medicolegali aderenti all’indirizzo ANIA, da cui la correlata attività di formazione professionale gestita dalla stessa Associazione di Imprese Assicurative), l’INPS (di cui onestamente non si comprende quale possa essere l’interesse tecnico nella materia) e, pur in assenza di una qualche minima condivisione della base degli Iscritti, anche il SISMLA (sindacato italiano degli specialisti medicolegali) in condivisione, dunque, sia con la Federsanità, che rappresenta le Aziende Sanitarie, sia con la Melchiorre Gioia, che in passato ha condiviso interpretazioni medicolegali del tutto aderenti ad indirizzi dell’ANIA.
Ciò che non appare ancora definito è se La Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma possa rappresentare, o meno, in contesto Nazionale, una figura di Garante della Medicina Legale, in relazione all’enunciata collaborazione “culturale” con un soggetto medicolegale (società medico-giuridica Melchiorre Gioia) che fino ad ora non ha certo dato – in ambito culturale medicolegale – tangibili garanzie di terzietà valutativa.
Ma, a questo punto, il problema fondamentale è uno solo:
…Chi rappresentava in quel Contesto Congressuale, la componente “medicolegale” del comune cittadino, e da chi sarà lo stesso rappresentato ove dovessimo pensare a un tavolo tecnico per “regole comuni” che abbia una oggettiva valenza “professionale”, imperniata sulla indipendenza culturale , sulla terzietà e sulla mancanza di conflitti di interesse, nell’ottica di una attività che nasce come un “servizio” per il cittadino, anche sotto la veste di “consumatore”.
Qual è quindi il vero “Ruolo medicolegale” oggi?
La proposta “aggregativa” delle Sigle che hanno partecipato al Convegno organizzato dalla Melchiorre Gioia, proprio perchè sostanzialmente condizionate, in origine, da “interferenze” di natura economica, non appare dunque – a ns avviso – equilibrata, proprio perchè sovrapposta a problematiche liquidative, che non possono riguardare lo specifico ambito di interevento specialistico medicolegale.
Proposta che rischia di determinare spaccature ed effetti opposti a quelli giustamente auspicati dalla stessa Medicina Legale della Sapienza, cioè di un percorso medicolegale condiviso esclusivamente “culturale”.
Il Progetto per una nuova medicina legale “credibile” non dovrebbe dunque occuparsi del valore economico della persona, che riguarda esclusivamente l’ambito politico, ma realizzare presupposti metodologici condivisi al fine di dare agli Utenti (Cittadino, Aziende Pubbliche, Imprese Private e Magistrati) tutte le indicazioni tecniche necessarie alla esaustiva definizione del danno alla persona, qualunque sia l’ambito di interesse liquidativo.
Unico aspetto condivisibile, che emerge al momento dal Convegno Romano della Melchiorre Gioia nell’ottica di un Progetto di rinnovamento della Ns classe specialistica medicolegale, riguarda la definizione delle competenze dello specialista, soprattutto in corso di Contraddittorio d’Ufficio, in quanto il suo parere – è questo è innegabile – di fatto condiziona la risarcibilità e l’entità del danno alla persona.
Di qui la richiesta – totalmente condivisibile – di un “marchio” di qualità, soprattutto in materia di Responsabilità Sanitaria, che deve garantire sia la competenza tecnica, sia la terzietà, sia l’autonomia culturale, in assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
Ciò comporterebbe preliminarmente ai fini di Giustizia, la necessità di considerare, nell’ottica di un programma condiviso per l’istituzione di un Albo di CTU in materia di Responsabilità Sanitaria – non solo avendo riguardo ai presupposti di incompatibilità previsti dal Codice di Procedura Civile, ma anche secondo un criterio di competenza e di opportunità di scelta nell’interesse di entrambe le Parti, onde pervenire all’ espletamento di un sereno ed imparziale contraddittorio tecnico in una materia particolarmente complessa – le seguenti fattispecie professionali:
- Lo specialista medicolegale con qualifica di dirigente medico dipendente o convenzionato con l’Azienda Sanitaria Pubblica;
- Lo specialista medicolegale qualificato che esercita prevalentemente attività di Fiduciario per una Compagnia di Assicurazione affiliata ANIA. In particolare se sussiste un rapporto contrattualmente definito;
- Lo specialista medicolegale qualificato che interviene di fatto in via continuativa o prevalente a favore del presunto danneggiato, nel contesto di Organismi o Società di recupero Crediti;
- Lo specialista medicolegale qualificato nella materia, esente da conflitto di interesse con le Parti in Causa.
In tale ottica solo una Società Italiana di Medicina legale costituita – per le materie di interesse professionale in ambito assicurativo/forense – dalle Rappresentanze di tutte le predette figure professionali, potrebbe consentire una definizione condivisa delle linee guida tecnico operative in materia di medicina legale assicurativo-forense e – ove sia possibile – il raggiungimento di un altrettanto condiviso accordo programmatico finalizzato a fornire indicazioni per la costituzione di Albi per il contenzioso in tema di Responsabilità Professionale Sanitaria.
Proposta che inevitabilmente condizionerebbe – preso atto dell’attuale autonoma e non condivisa presa di posizione del Direttivo – la necessità di un nuovo ed immediato riassetto organizzativo e gestionale del SISMLA.
Dott. Enrico Pedoja
Segretario Società Medicolegale Triveneta
Le riflessioni del collega Pedoja sono condivisibili e spero che stimolino, insieme a quelle del sottoscritto, ulteriori riflessioni affinché si giunga a formare un tavolo tecnico medico legale per il bene di tutta la medicina legale e per la tutela del cittadino.
CG