Corte di Cassazione, III Sezione Penale, n. 9921/2016.

Rientra nella libertà di autodeterminazione di uno dei partner quello di concludere il rapporto sessuale senza l’eiaculazione interna (…) la libertà sessuale va intesa come libertà di espressione e di autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona – e dunque inviolabile – è del pari innegabile che tale libertà non è indisponibile, occorrendo una forma di collaborazione reciproca tra i soggetti che avvengono in relazione (sessuale) tra loro: collaborazione che deve permanere senza soluzioni di continuità e incertezze comportamentali per l’intera durata del rapporto”.

La vicenda giudiziaria si colloca in un contesto di rapporto conflittuale tra due fidanzati, progressivamente deterioratosi fino ad essere troncato per volontà della ragazza a causa della morbosa e pressante gelosia del giovane. Questi, in risposta alla volontà della ex fidanzata, aveva iniziato a farla oggetto di ripetute pressioni e continue minacce seguite da messaggi telefonici di tenore minaccioso che avevano determinato la ragazza a mutare le proprie abitudini di vita.

In occasione, poi, di un incontro “chiarificatore” richiesto dal ragazzo, a cui la ragazza aveva aderito, il primo approfittava delle circostanze di tempo e luogo per costringere la giovane, dopo una vivace colluttazione, a subire un rapporto sessuale completo all’interno della parte posteriore dell’autovettuara ove i due giovani si trovavano seduti.

I fatti così accaduti, e sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado, venivano ritenuti inidonei sotto il profilo della necessaria gravità indiziaria per giustificare il provvedimento cautelare richiesto dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale, infatti, per quanto riguarda il reato di cui all’art. 609 bis c.p., aveva ritenuto che una serie di dati non collidevano con la tesi della violenza sessuale; in particolare, che l’eiaculazione del giovane all’interno della vagina, al termine del rapporto, aveva suscitato nella ragazza un senso di rammarico rispetto a quel modo di completamento dell’atto sessuale. Ma ad ogni modo, il consenso iniziale al rapporto sessuale, ritenuto dal Tribunale, non poteva dirsi venuto meno solo per effetto di quella particolare conclusione dell’amplesso.

La Cassazione, pare, tuttavia non essere della stessa opinione.

“(…) Un congiungimento sessuale tra due persone aventi opposte finalità (la ragazza quella di non riprendere in alcun modo la relazione sentimentale ed il ragazzo determinato a riprenderla a qualunque costo anche attraverso gesti eclatanti che suonavano come una sorta di ricatto compromissivo della libertà della ragazza agli occhi degli altri) è ben diverso da qualsiasi rapporto sessuale tra due persone desiderose di averlo e di viverlo congiuntamente”.

“(…) Ora se nelle relazioni sentimentali caratterizzate da stabilità e normalità può accadere qualcosa che turbi momentaneamente l’equilibrio di coppia, facendo scattare meccanismi di autodifesa da parte di chi, in quel momento, non desidera il rapporto sessuale, nel caso in cui il contesto è decisamente conflittuale da tempo e caratterizzato, per un verso, dalla decisione di un partner di interrompere la relazione e, per altro verso, dalla decisione dell’altro partner di proseguire ad ogni costo il rapporto interrotto, l’eventuale congiungimento sessuale va riguardato in modo più prudente sotto l’aspetto del consenso”.

Appare, pertanto, “assolutamente arbitraria e persino mortificante per la libertà di autodeterminazione della persona offesa, affermare che l’eiaculazione interna avrebbe provocato solo un senso di rammarico nella ragazza, quasi che il rapporto sessuale non tenesse conto anche del modo di conclusione: non può negarsi che rientri nella libertà di autodeterminazione di uno dei partner quello di concludere il rapporto sessuale senza l’eiaculazione interna, pur desiderando l’amplesso, sicché è evidente che laddove l’eiaculazione avvenga contro la volontà del partner dissenziente, questo caratterizza in negativo il rapporto sessuale che il partner aveva accettato (o anche desiderato) a determinate condizioni. Ammettere il contrario, e dunque ricondurre un rapporto sessuale di tal fatta nell’alveo della normalità significa vanificare la libertà di autodeterminazione del partner, laddove è proprio il bene della libertà della persona a costituire, rispetto al passato, il bene giuridico protetto dalla norma”.

Come, (…) “è noto, le relazioni sessuali, per la loro variegabilità costituiscono uno degli essenziali modo di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabili costituzionalmente. Se da un lato la libertà sessuale va intesa come libertà di espressione e di autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona – e dunque inviolabile – è del pari innegabile che tale libertà non è indisponibile, occorrendo una forma di collaborzione reciproca tra i soggetti che avvengono in relazione (sessuale) tra loro: collaborazione che deve però permanere senza soluzioni di continuità e incertezze comportamentali per l’intera durata del rapporto (in termini oltre a Sez. III, 11.12.2007, n. 4532; Sez. III, 21.9.2007, n. 39428; Sez. III, 10.5.1996, n. 6214).

L’eiaculazione interna rappresenta, peraltro, una delle tante modalità di conclusione di un rapporto sessuale che può incidere sulla sua spontaneità e libertà reciproca fino a trasformarlo in atto sessuale contrario alla volontà di uno dei due protagonisti. (…) Esso può senza dubbio, assumere un significato invasivo tale da incidere sulla iniziale libertà di autodeterminazione del partner. Si pensi, come nel caso di specie, all’atteggiamento prevaricatore di un soggetto che intende legare a sé la donna magari prospettandole il rischio di una gravidanza, inducendo quest’ultima a ripensare alla definitiva interruzione del rapporto, riprendendolo.

Tutto ciò fa sì che anche una conclusione del rapporto sessuale, magari inizalmente voluto, ma proseguito con modalità sgradite o comunque non accettate dal partner, rientri a pieno titolo nel delitto di violenza sessuale.

Avv. Sabrina Caporale

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6 Commenti

  1. Forse mi sfugge qualcosa, ma la motivazione potrebbe essere usata egualmente in una situazione ribaltata: se la ragazza avesse costretto il ragazzo a “non fare” non l’avrebbe ugualmente limitato nella sua “espressione”?

    Sinceramente poi certe cose possono essere pure poco controllabili, mi pare che il concetto di violenza sia esteso in modo quantomeno “arbitrario” attribuendo la responsabilità sempre ad una parte e deresponsabilizzando completamente l’altra.

    • E’ difficile ribaltare questo tipo di situazione. In verità è difficile in questi casi sapere dov’è la verità. Coverrà farsi sottoscrivere dalla ragazza la sua volontà di accettazione.

      • Come se gli anticoncezionali non esistessero o l’aborto stesso non sia abusato in questo senso…

        …mi pare un pretesto abbastanza forzato.

        Non mi convince e lo trovo frutto di una mentalità che purtroppo ha preso piede in questi anni per cui la donna è sempre “vittima” a prescindere.

      • E’ facilissimo invece, se il rapporto deve essere spontaneo allora potrebbe essere una “limitazione della mia spontaneità” impedirmi di concluderlo come mi aspetto. Non mi si può poi dire “ma io non ero d’accordo”. Se non sei d’accordo te ne vai. Se io te lo impedisco è violenza.

        Più che altro come si pone la donna che mente e racconta di aver preso degli anticoncezionali e ottiene quindi la gravidanza?

  2. La verità è nei fatti. In questo caso la valutazione della Suprema Corte non lascia dubbi e pare essere equa. In particolare occorre genere presente un dato. In questo caso, certamente la conclusione di quel rapporto in quel modo ha inciso o quanto meno poteva incidere nelle intenzioni sulla libertà di autodeterminazione di uno dei due fidanzati. Si pensi all’atteggiamento prevaricatore di un soggetto che intende legare a se la donna magari prospettandole il rischio di una gravidanza, inducendo quest’ultima a ripensare sulle possibilità di interrompere il rapporto.
    Le premesse sono importanti.

    • Come se gli anticoncezionali non esistessero o l’aborto stesso non sia abusato in questo senso…

      …mi pare un pretesto abbastanza forzato.

      Non mi convince e lo trovo frutto di una mentalità che purtroppo ha preso piede in questi anni per cui la donna è sempre “vittima” a prescindere.

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