Violazione degli obblighi di assistenza familiare: la riduzione, da parte dell’obbligato, della somma pattuita in sede di separazione non integra automaticamente il reato

La vicenda

Il Gip del Tribunale di Bologna aveva prosciolto l’indagato dal reato di cui all’art. 570 comma 2 con la formula perché il fatto non sussiste.

Il procedimento era stato instaurato a seguito della denuncia sporta dall’ex moglie, la quale lamentava che quest’ultimo avesse ridotto l’entità della somma pattuita in sede di separazione per il mantenimento dei figli.

Sosteneva al riguardo il giudice penale bolognese che “la condotta sanzionata dall’art. 570 comma 2 c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di fare mancare i mezzi di sussistenza che comprendono quanto necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento, né con quello alimentare, aventi una portata più ampia”.

Nel caso in esame, atteso l’inadempimento solo parziale delle obbligazioni di pagamento incombenti sull’indagato non era stato possibile affermare con certezza la ricorrenza di uno stato di bisogno ai fini della configurazione della fattispecie penale, mentre per i crediti nel frattempo maturati, la persona offesa, avrebbe potuto esperire l’azione civile per il recupero.

La sentenza è stata impugnata dal Procuratore generale della corte d’appello di Bologna, a detta del quale il Gip aveva fatto mal governo della disposizione di cui all’art. 570 c.p.

Il ricorso per Cassazione

La pronuncia assolutoria era fondata su un duplice assunto: a) l’inadempimento era parziale e non totale; b) non risultava provato lo stato di bisogno del minore. Ma in realtà, l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza – afferma il pubblico accusatore – fa riferimento alle esigenze minime della vita degli aventi diritto all’assistenza inoltre lo stato di bisogno è insito nei confronti del minore che non è in grado di procacciarsi un proprio reddito. E la circostanza che vi provveda l’altro genitore, non esime l’obbligato dal dovere di assistenza gravante su entrambi i genitori. Ed infine, anche la parzialità dell’inadempimento non rileva in senso esimente poiché la giurisprudenza richiede che l’inadempimento sia serio e sufficientemente protetto.

La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice panale deve accertare se la condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire al beneficiario, tenendo, inoltre, conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento della capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda in questione, fa riflettere sul fatto che la norma contestata non si riferisce a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.

«Se da un lato dunque, non può ritenersi che la condotta delittuosa sia integrata da qualsiasi forma di inadempimento, dall’altro lato, trattandosi di reato colposo, la stessa deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire».

Detto in altri termini, il reato non può quindi, ritenersi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la “gravità”, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende, appunto, ad evitare.

La decisione

La doglianza del procuratore generale doveva pertanto ritenersi infondata, in quanto non aveva tenuto conto di tutti gli elementi su cui era fondata la decisione di proscioglimento, ed in particolare, se per effetto della autoriduzione dell’assegno fossero venuti a mancare al figlio dell’imputato, i mezzi di sussistenza e se le somme comunque versate dal genitore fossero state sufficienti ad assicurarglieli, in relazione alla situazione concreta del minore.

Al contrario, era emerso che la riduzione della somma pattuita, non avesse in concreto arrecato pregiudizio al soddisfacimento dell’effettivo stato di bisogno del minore, risultando l’assegno da lui mensilmente versato nel periodo contestato, inferiore, ma in misura alquanto ridotta e contenuta, rispetto a quella poi determinata dal Giudice.

La redazione giuridica

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