La Corte d’appello di Lecce ha fornito precisazioni in caso di incidente durante un allenamento sportivo, specificando a chi pertenga la responsabilità civile

Di chi è la responsabilità civile di un incidente durante un allenamento sportivo? E che peso ha la posizione dell’istruttore in caso di danni? A queste domande ha risposto la Corte d’appello di Lecce con la sentenza n. 77 del 21 dicembre 2016, occupandosi proprio di questa questione e fornendo interessanti precisazioni.
Nel caso di specie esaminato dalla Corte d’appello, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del proprio istruttore di kite-surf, evidenziando di aver riportato delle lesioni durante una lezione e chiedendo, pertanto, di essere risarcito dei danni subiti.
La persona danneggiata, durante un delle prime lezioni di kite-surf, era andato a sbattere contro un muro di cemento. L’incidente durante l’allenamento era occorso proprio a causa dell’inesperienza del danneggiato, nonché delle forti raffiche di vento, abituali nella località in cui si era svolta la lezione.
Secondo il ricorrente, però, l’allenatore avrebbe dovuto ritenersi responsabile in quanto l’esercitazione si era svolta in modo imprudente, dal momento che l’istruttore aveva fatto montare sull’attrezzo utilizzato dall’infortunato una vela più grande dell’ordinario, in modo tale da avere maggiore impatto sul vento. La lezione si era inoltre svolta su una spiaggia diversa rispetto a quella, più tranquilla, in cui si erano svolti i precedenti incontri. La spiaggia teatro dell’infortunio, infatti, era caratterizzata da fortissime raffiche di vento ed era dunque più adatta a persone più esperte di kite-surf.
Il Tribunale di Taranto, pronunciatosi nel primo grado di giudizio, aveva deciso di accogliere la domanda dell’infortunato, condannando l’allenatore al risarcimento del danno, quantificato in oltre 30.000 euro.
Ritenendo la decisione ingiusta, però, l’istruttore di kite-surf si è rivolto alla Corte d’Appello, non ritenendosi responsabile dell’incidente. I giudici hanno però rigettato i motivi dell’appello, in quanto l’attività didattica che ha a oggetto la pratica di uno sport, consiste anche nella spiegazione in concreto della condotta di gioco. Ne consegue quindi, che per ciò che riguarda l’eventuale responsabilità civile per l’incidente durante un allenamento sportivo, è particolarmente importante tenere in considerazione tali regole tecniche, dal momento che le stesse consentono di verificare se un determinato gesto sportivo si sia conformato o meno al modello astratto previsto dalle regole stesse, e soprattutto se sia fonte di rischi per l’incolumità di chi sta mettendo in atto quel gesto.
Inoltre, ha osservato la Corte, i rischi devono essere illustrati non solo all’allievo principiante ma anche a quello più esperto, in quanto, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità del maestro, “non è il grado di preparazione ed esperienza dell’allievo in sé considerate, ma il rapporto che sussiste tra questi ed il maestro, il quale è tenuto a vigilare sul suo operato nello svolgimento dell’attività sportiva”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello riteneva che la fattispecie in esame rientrasse nell’ambito di applicabilità dell’art. 2048 c.c. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte), con la conseguenza che il Tribunale di primo grado aveva correttamente ritenuto che l’istruttore ha, nei confronti dell’allievo, un dovere di protezione e di vigilanza che non si risolve solo nella valutazione delle condizioni atmosferiche, ma che comprende anche la scelta dei mezzi e dei luoghi più idonei per le esercitazioni.
Non è quindi sufficiente limitarsi a valutare le condizioni atmosferiche, ma è necessario anche scegliere con diligenza i mezzi e i luoghi più idonei per le esercitazioni.
Nel caso di specie preso in esame dalla Corte appariva invece evidente che la località scelta dall’istruttore per la lezioni era “altamente pericolosa e poco prudente” e, dunque, il Tribunale aveva del tutto correttamente condannato l’istruttore al risarcimento del danno subito dall’allievo.
Ciò considerato, la Corte d’appello rigettava l’appello proposto dall’istruttore, confermando integralmente la sentenza di primo grado che l’aveva condannato al risarcimento del danno.
 
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