L’esponente dichiarava di essere stata travolta sulle strisce pedonali dall’autovettura condotta dal convenuto e di aver riportato gravi lesioni personali

A seguito di Atp chiesta ante causam aveva chiesto la condanna di quest’ultimo, in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale, dei danni subiti.

La stessa aveva quantificato il danno complessivo in misura pari a 380.917,00 euro, dedotto l’acconto già percepito e chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, distinto in biologico da invalidità temporanea e biologico da invalidità permanente, personalizzazione e c.d. “danno da sofferenza”, e del danno patrimoniale derivante da perdita di capacità lavorativa specifica di casalinga nonché le spese di cura sostenute e future.

L’assicurazione si era costituita in giudizio contestando la pretesa avversaria limitatamente al quantum debeatur, sostenendo di aver già risarcito integralmente la parte attrice con il versamento ante causam.

Nella specie, quest’ultima contestava la percentuale di danno biologico riconosciuto dal medico-legale nell’Atp; l’entità del risarcimento chiesto dalla parte attrice per l’invalidità temporanea; la risarcibilità di un’autonoma voce, qualificabile come “danno da sofferenza”; la riconoscibilità della personalizzazione del danno non patrimoniale, per mancato assolvimento al relativo onere probatorio; la riconoscibilità di un danno alla capacità lavorati va di casalinga, avendo ella già compiuto 77 anni all’epoca del sinistro ed infine, l’eccessività delle spese di cura future richieste.

Il giudizio di primo grado

Il Tribunale di Parma (sentenza n. 999/2019) ha condiviso le conclusioni del medico legale nell’Atp, il quale aveva indicato in modo esaustivo i criteri applicati per la concreta valutazione del danno.

In particolare, è stata ritenuta corretta l’incidenza attribuita dal Ctu alla minor resilienza (ovvero “capacità di resistenza di un organismo vivente alle variazioni biologiche psico-neuro-endocrine determinate da eventi traumatici, soprattutto se di entità rilevante”), dovuta all’avanzata età della vittima(77 anni) al momento dell’incidente.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale ha tenuto conto delle tabelle milanesi per l’anno 2018.

Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, essa è stata accolta nella misura massima prevista, pari ad un aumento del 25% del punto base, per il danno permanente e pari a 147 euro al giorno per il danno temporaneo, alla luce delle considerazioni esposte dal Ctu riguardo alla “fragilità” della danneggiata.

Non è stata invece, accolta la richiesta di risarcimento dell’ulteriore voce di c.d “danno da sofferenza” poiché ricompresa nella personalizzazione del danno che già tiene conto delle sofferenze soggettive del danneggiato.

Risarcimento del danno alla casalinga

Per quanto riguarda la liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale, il Tribunale di Parma ha ricordato che chi svolge attività domestica, benché non percepisca un reddito monetizzato, svolge tuttavia un lavoro suscettibile di valutazione economica.

E che dunque, grava sulla casalinga danneggiata, l’onere di dimostrare che le lesioni subite abbiano comportato delle conseguenze pregiudizievoli nello svolgimento del proprio lavoro domestico, sia quando consistono in un totale impedimento nello svolgere le proprie funzioni, sia quando l’attività domestica sia resa più onerosa e complicata. Tale prova può essere anche presuntiva.

Ed invero, nel caso di specie, lo stesso Ctu aveva accertato la perdita di un terzo della capacità di parte attrice ad attendere alle proprie faccende domestiche, a seguito del sinistro.

Perciò, il risarcimento per la riduzione della capacità lavorativa di casalinga è stato liquidato sulla base del triplo della pensione sociale e dunque, nella misura richiesta, pari alla somma di euro 27.317 (pari alla pensione sociale di euro 5.830 x3 x1/3x 4,685, coefficiente di sopravvivenza in relazione all’età).

Infine, l’attrice ha ottenuto il risarcimento delle spese mediche sostenute pari a 7.396 euro; quanto alle spese future sono state liquidati 5.000 euro complessivi.

Avv. Sabrina Caporale

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