Novità importante per gli iscritti alla gestione separata. Arriva la maternità e la paternità per adozione o affidamento anche per questi lavoratori. Ecco come funziona.

È operativa la indennità di maternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS. La novità riguarderà anche i padri (con l’indennità di paternità) ed è stata resa nota con la Circolare n. 66/2018.

Il documento ha infatti dettato le condizioni e modalità di fruizione.

Il diritto alla indennità di maternità nei casi di adozione era già stato introdotto dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2016.

Questo aveva stabilito che i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, avrebbero potuto fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, è stata riconosciuta ai lavoratori la possibilità di utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero. Purché questi fossero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

La riforma, entrata in vigore a decorrere dal 20/4/2016, ha introdotto molteplici novità.

L’indennità di maternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo nazionale si può richiedere anche per i minori di età superiore ai 6 anni.

Invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, è stata stabilita la decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso del minore in Italia.

C’è inoltre la possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell’ingresso. Ciò vale nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore. Inoltre, vale per gli adempimenti correlati all’adozione.

Con la riforma del 2016, però, non è cambiato nulla in materia di affidamenti non preadottivi. Per questi, i lavoratori non potranno fruire di tale tutela.

Ora, la lavoratrice iscritta alla Gestione separata, in presenza dei requisiti di legge, avrà diritto all’indennità di maternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo. Questo per i 5 mesi decorrenti dalla data di ingresso del minore in famiglia.

La riforma ha eliminato il limite di età previsto in precedenza. Pertanto, per gli ingressi in famiglia a partire dal 20 aprile 2016, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i minori adottati/affidati con più di 6 anni.

Quanto al trattamento economico, spetta per l’intero periodo. Così come avviene di fatto per le lavoratrici dipendenti.

Questo vale anche se durante la fruizione dello stesso il minore raggiunga la maggiore età.

Quanto ai casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata avranno diritto all’indennità di maternità per un periodo pari a 5 mesi e un giorno.

Questo avverrà a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento.

L’indennità sarà infine corrisposta per l’intera durata del periodo di maternità. Ciò varrà anche nel caso in cui il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.

Con la riforma, sono state estese a queste lavoratrici le modalità di fruizione previste per le dipendenti dal T.U. sulla maternità e paternità.

Questo significa che anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, il periodo indennizzabile  per adozione/affidamento preadottivo internazionale decorrerà dall’ingresso in Italia del minore.

Ma cosa succede per i papà?

Ebbene, la riforma troverà applicazione anche con riferimento ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Questi ultimi hanno diritto all’indennità di paternità per i periodi indennizzabili non fruiti dalla lavoratrice madre. Ciò avverrà nei seguenti casi.

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di
  • adozione/affidamento).

Nei casi sopra enunciati, il diritto all’indennità sarà riconosciuto ai padri alle stesse condizioni previste per le madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

L’indennità costituirà reddito della stessa categoria di quello sostituito, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Pertanto, l’INPS sarà tenuto a operare, all’atto del pagamento, la ritenuta alla fonte con l’applicazione delle aliquote, il riconoscimento delle detrazioni d’imposta e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia se richieste.

Questo fermo restando che se il reddito sostituito è esente, anche l’indennità in oggetto è esente.

 

 

 

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