Una sentenza della Cassazione si è espressa in merito alle infiltrazioni in appartamento chiarendo chi debba pagare tra proprietario e conduttore

In caso di infiltrazioni in appartamento che danneggino quello sottostante, chi deve pagare tra conduttore e proprietario?
A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24737 del 28 novembre 2007.
In caso di infiltrazioni in appartamento l’inquilino non è tenuto a provvedere alle riparazioni degli impianti.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, tre soggetti avevano agito in giudizio nei confronti della proprietaria dell’appartamento del piano di sopra.
L’obiettivo era che questa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti dall’appartamento stesso.
La proprietaria, però, aveva contestato la domanda svolta nei suoi confronti.

A suo avviso, la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della persona che occupava in affitto l’immobile in questione.

Il Giudice di Pace aveva affermato la responsabilità della proprietaria dell’immobile, condannandola al risarcimento del danno per le infiltrazioni in appartamento.
La sentenza è stata confermata dal Tribunale di Lucera e così la proprietaria aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Secondo la donna, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla base della sentenza n. 271 del 1989.
In base a questa: “non rientrano tra le riparazioni a carico dell’inquilino a norma dell’art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni della struttura del fabbricato per l’erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell’immobile”.

I giudici di Cassazione, hanno poi ritenuto di darle ragione, accogliendone il ricorso.

Per la Cassazione, il Tribunale aveva “escluso la responsabilità del conduttore, sul rilievo che il danno era stato causato dalla rottura di un tubo (flessibile) che porta acqua al bidet”.
Questo è stato ritenuto fuori dal controllo quotidiano di chi utilizza l’impianto, la cui manutenzione attiene in via generale alla manutenzione dell’intera struttura dell’impianto.
Tuttavia, non era stato considerato che il tubo flessibile che portava acqua al bidet era un elemento esterno.
E pertanto, era “sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni” e non poteva “essere qualificato come componente dell’impianto idrico interno”.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza annullata.
La causa è stata poi rinviata al Tribunale di primo grado, affinché questo decidesse sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.
 
 
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