Il responsabile di una società sportiva è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva

La Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza del 28.2.2018 n. 9160 ha affermato che il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, é titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p., ed é tenuto, anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo occorso ad un utente dell’impianto sportivo.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle attrezzature stesse.

Per comprendere la massima facciamo un breve riassunto dei fatti che hanno portato a tale pronuncia.  

Un giocatore di calcio, durante una partita, si infortunava scivolando su un avvallamento del terreno di gioco nascosto da una “pozzanghera” d’acqua.

Il presidente dell’associazione sportiva che aveva in gestione l’impianto di calcio teatro del sinistro veniva condannato con sentenza emessa dal Giudice di Pace, in funzione di giudice penale, poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. riportate dal calciatore. Sentenza successivamente confermata dal Tribunale, in funzione di giudice d’appello.

In sostanza, l´imputato veniva ritenuto responsabile perché non aveva adeguatamente ripristinato il manto erboso del capo sportivo, sul quale insisteva una buca nascosta da una pozza d´acqua che provocava la caduta del calciatore e le conseguenti lesioni.

Avverso la sentenza del Tribunale l’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione che, tuttavia, veniva ritenuto infondato e pertanto rigettato.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità, che ha ormai raggiunto un consolidato orientamento, in tema di lesioni colpose patite da un calciatore, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l´incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature.

Tenendo conto di quanto previsto all’art. 2051 c.c., in capo ai gestori, infatti, sussiste una responsabilità extracontrattuale, concernente i danni cagionati dalle cose in custodia.  La citata norma, infatti, nel disciplinare una specifica ipotesi di responsabilità derivante da fatto illecito, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

In tal senso, più volte, la Cassazione ha rilevato che la responsabilità per le cose in custodia, statuita dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa. La responsabilità di cui al citato articolo sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. È chiaro che Il gestore, a meno che non riesca a dimostrare di aver posto in essere tutte le dovute precauzioni e che l’evento sia dovuto al caso fortuito, sarà tenuto al risarcimento dei danni.

gestori dell’impianto di gioco, in quanto “custodi del campo”, hanno quindi l’obbligo di garantire la sicurezza degli atleti, adottando tutte le misure necessarie per evitare che si possano verificare eventuali danni ai giocatori in campo. Devono altresì garantire l’idoneità e la sicurezza degli impianti e delle strutture in cui si svolgono le competizioni e le manifestazioni sportive, controllare tutte le attrezzature ed effettuare la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, affinché siano sempre rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie, nonché garantire la sicurezza e l’integrità delle persone che vi accedono, quali atleti, spettatori, arbitri.

Qualora venissero riscontrati problemi di sicurezza dell’impianto sportivo o difetti nell’idoneitàdello stesso, il gestore sarebbe considerato responsabile di tutti i danni che queste irregolarità abbiano provocato agli atleti che usufruiscono della struttura, nonché agli eventuali spettatori. Sarà quindi obbligato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c..

In un’ottica di carattere generale, tutto quanto sopra esposto vale per tutti i danni subiti all’interno di qualsiasi impianto sportivo, a prescindere dal tipo di attività ludico-sportiva esercitata al suo interno. 

Per fare un esempio, se in una palestra cade una lampada, è ovvio che sarà il proprietario della struttura a dover risarcire tutti i danni che questo evento lesivo ha causato ai soci presenti in sala.

Avv. Paolo Severo Ciabatti

Se avete subito danni a causa dell’omessa e/o cattiva manutenzione di una struttura sportiva, scrivete all’indirizzo redazione@responsabilecivile.it o inviate un sms WhatsApp, anche vocale, al n. 3927945623

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