L’avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell’assistito che sia creditore di una somma liquida di denaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all’altra parte di pagare la somma dovuta

Nell’ottica di uno snellimento delle procedure funzionali alla circolazione del credito, è stato presentato alla Commissione Giustizia del Senato una proposta di legge (ddl 755/2018) che consente all’avvocato munito di procura di emettere il provvedimento di ingiunzione e notificarlo alla controparte, spogliando così il giudice, finora titolare, di tale potestà.

Si legge nel testo del decreto che lo scopo è quello di superare i problemi connessi al difetto di tempestività ed efficacia degli strumenti di tutela processuale finalizzati alla realizzazione delle pretese creditorie.

L’attuale sistema, nonostante l’introduzione del processo civile telematico, si presenta ancora “farraginoso” e “poco funzionale”.

Tutto ciò sta generando un clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei con grave danno per tutto il sistema economico-produttivo italiano.

Il rischio per il creditore di non vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie a causa di un sistema di giustizia burocratizzato ed eccessivamente complesso è inaccettabile.

Si propone allora di “bypassare” il preventivo filtro del giudice civile, consentendo direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato al debitore.

La logica ha la stessa matrice culturale dei procedimenti di semplificazione procedimentale che hanno caratterizzato la legislazione italiana negli anni passati. Si pensi ad esempio all’introduzione di meccanismi di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotta con il D.l. n. 59/2010 e così via.

Nessuna rivoluzione copernicana dell’ambito degli strumenti di tutela del credito rappresenta, tuttavia, questa nuova previsione normativa.

D’altra parte, ai sensi dell’art. 633 del codice di procedura civile, il giudice civile, dopo aver verificato l’esistenza dei presupposti di legge, procede con l’emissione di decreto ingiuntivo la cui formula è già predisposta in calce al ricorso formulato dal difensore.

Ne deriva che la portata del nuovo intervento normativo, lungi dal portare una radicale de-strutturazione dell’impianto processuale vigente, rappresenta una mera rivisitazione di un meccanismo di fatto già in uso.

A confermarlo è lo stesso disegno di legge, ove si legge che l’intento non è quello di sostituirsi all’autorità giudiziaria, né mettere in discussione il monopolio statale nella gestione delle controversie civili: questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.

In buona sostanza, se il progetto verrà approvato, d’ora in poi, sarà il difensore di parte a dover accertare gli elementi di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, eliminando quel mero «accertamento notarile» che oggi è svolto dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l’amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Inoltre, al fine di rendere tale sistema maggiormente efficace, si potrebbe anticipare il ricorso alla procedura della ricerca telematica dei beni del debitore (intro­ dotta dal decreto-legge n. 172 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014), concedendo la possibilità di fruire di tale verifica direttamente al difensore, senza dover passare dalla preliminare autorizzazione giudiziaria in favore degli ufficiali giudiziari dell’UNEP.

 

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