Con una circolare del 14 gennaio 2019 (circolare n. 2 del 14/01/2019), l’INL – Ispettorato nazionale del lavoro – ha reso note le maggiorazioni previste dall’art. 1, comma 445 lett. d) e f) della L. n. 145/2018 (legge di bilancio), degli importi sanzionatori in materia di violazione delle norme sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori

In particolare, l’INL ha comunicato:

– l’aumento del 20% dell’importo della maxi sanzione per lavoro nero (art. 3 d.l. n. 12/2002);
– l’aumento del 20% delle sanzioni per le condotte interpositorie (art. 18 d.lgs. n. 276/2003);
– l’aumento del 20% delle sanzioni per violazioni degli obblighi amministrativi per le procedure di distacco transnazionale (art. 12 d.lgs. n. 136/2016);
– l’aumento del 20% delle sanzioni per violazioni degli obblighi in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e giornaliero e ferie (art. 18-bis, comma 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003);
– l’aumento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008).

L’Ispettorato del lavoro ha fatto anche sapere che ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

E, in ogni caso, le predette maggiorazioni saranno raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Inoltre sono stati chiariti i seguenti principi:

– in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);

– nel limite di 15 milioni di € annui (lett. g) del medesimo comma 445) “….saranno versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e saranno destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;  fatte salve le somme che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all’apposito capitolo regionale per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, svolte dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

La redazione giuridica

 

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