Una sentenza del Tribunale di Milano ha fornito le indicazioni riguardanti le innovazioni condominiali e le relative autorizzazioni decise in sede di assemblea

È possibile autorizzare un’innovazione condominiale quando, in realtà, l’opera è già stata eseguita? Secondo il Tribunale di Milano, no. Con la sentenza n. 1769 del 13 febbraio 2017, i giudici hanno annullato la delibera dell’assemblea di un condominio che autorizzava l’esecuzione di un manufatto che, però, era già esistente da tempo.
Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, una società, proprietaria di un capannone sito all’interno di un condominio, aveva impugnato una delibera dell’assemblea di condominio che prevedeva, all’interno dell’ordine del giorno, la discussione circa la concessione dell’autorizzazione a un’altra società – proprietaria di un altro capannone sito all’interno dello stesso stabile – a installare un piccolo ponte per collegare due magazzini.
La società impugnante sosteneva che il manufatto in questione risultava costruito già da tempo e che, comunque, la successiva autorizzazione in sede di assemblea era stata concessa senza le dovute maggioranze e in violazione, dunque, degli artt. 1108 e 1120 c.c.
Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla società che aveva impugnato la delibera, rilevando che, in effetti, il manufatto oggetto di contestazione rientrava nel novero delle innovazioni condominiali, dal momento che il capannone di proprietà della società convenuta, a seguito delle opere eseguite, presentava una diversa consistenza materiale. Oltre a questo, tale capannone veniva utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione delle opere stesse.
In merito alle suddette innovazioni condominiali, inoltre, il giudice ha rilevato anche che la società attrice aveva provato il pregiudizio subito dalla costruzione del ponte, in quanto – dalla documentazione prodotta in corso di causa – era emerso chiaramente che la creazione del ponte aveva limitato l’accesso al trasporto di materiali di grandi dimensioni.
Il Tribunale aveva poi osservato che il ponte era stato realizzato in virtù di un semplice “nulla osta” da parte di alcuni condomini e di un’autorizzazione del solo amministratore. Ne conseguiva dunque che, con la delibera oggetto di impugnazione, l’assemblea aveva autorizzato l’installazione della suddetta innovazione condominiale (la costruzione del ponte) quando, in realtà, si trattava di un manufatto già esistente.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, il Tribunale di Milano ha infine accolto l’impugnazione proposta dalla società attrice, annullando la delibera dell’assemblea di condominio impugnata e condannando il condominio anche al pagamento delle spese processuali.
 
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