Per usufruire del sussidio occorrono determinati requisiti; non mancano inoltre le eccezioni

I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. In base alla Legge n. 222/1984 l’importo di tale assegno viene periodicamente aggiornato per renderlo coerente con il costo della vita. Per il 2017 l’ammontare corrisposto dall’Inps è stato fissato nella misura di euro 533,22 mensili.
Vi sono tuttavia delle eccezioni. L’assegno, infatti, non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione, non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa e non è reversibile ai superstiti. Inoltre, la mensilità viene concessa in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.
Per ottenere la concessione dell’assegno è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti: oltre all’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale è necessario che il richiedente abbia almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Inoltre è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori, la cancellazione dagli albi professionali, nonché la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La domanda, corredata di tutta la documentazione idonea al comprovare il possesso dei requisiti, va presentata dall’interessato all’Inps esclusivamente in via telematica. La richiesta può essere effettuata online sul portale web dell’Istituto, avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, telefonicamente, tramite il contact center integrato, oppure usufruendo dei servizi telematici offerti dai patronati e dagli altri intermediari dell’Istituto. In caso di accoglimento la prestazione inizia ad essere erogata a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

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