L’Agenzia avrebbe dovuto garantire che tutti gli alloggi non presentassero inconvenienti quali la presenza di un insetto in una delle camere

Erano stati costretti a cambiare la stanza di albergo, durante la luna di miele, per via di un insetto rinvenuto nella camera. Il viaggio acquistato dai coniugi rientrava nella definizione di “pacchetto turistico” ai sensi della normativa vigente all’epoca. Il prezzo, pari a circa 7 mila euro, era stato interamente saldato prima della partenza.

La coppia aveva quindi chiesto all’agenzia di viaggi il risarcimento del danno, invocando le carenze organizzative occorse. In particolare, le lamentele riguardavano una serie di disservizi tra i quali, per l’appunto, la qualità delle stanze degli alberghi.

Relativamente a tale aspetto, il Tribunale di Roma, pronunciandosi sul contenzioso giudiziario scaturito dalla vicenda, ha riconosciuto le ragioni della coppia. Con la sentenza n. 16070/2018, l’agenzia è stata quindi condannata a risarcire i viaggiatori.

Il Giudice ha tenuto conto di un video, allegato in giudizio, da cui emergevano alcuni problemi. Tra questi, il ritrovamento di un insetto in una stanza di albergo, con successivo cambio di camera. Ma anche il cattivo funzionamento di un lavandino in una stanza, una da bagno vasca corrosa, un water con fuoriuscita di acqua.

Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente un inadempimento da parte della convenuta.

Sarebbe infatti stato compito dell’Agenzia garantire che tutti gli alloggi offerti dalle strutture da essa utilizzate non presentassero inconvenienti.

Quanto alla determinazione del danno patrimoniale, le problematiche riscontrate non giustificavano, secondo il Giudice, il rimborso del prezzo dell’intero viaggio. Di qui la quantificazione del risarcimento nella misura di un decimo del prezzo totale, per un importo pari a 712,00 euro.

Nelle sentenza, tuttavia, il Tribunale chiarisce che non si tratta di un risarcimento dei danni per vacanza rovinata. Infatti, non tutti i disagi patiti dal turista legittimano la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale.

Questa, secondo la giurisprudenza, va valutata caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito. Inoltre, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito. Nel caso esaminato, tali requisiti non sono stati ravvisati.

 

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