La Corte di Cassazione con una sentenza fornisce specifiche in merito all’ascolto delle registrazioni delle captazioni da parte dei difensori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18082/2018, ha fornito dei chiarimenti importanti in merito alle intercettazioni e soprattutto al diritto dei difensori delle parti di ascoltare i file audio.

Per i giudici, depositati i verbali e le registrazioni delle operazioni di intercettazione, i difensori delle parti hanno diritto ad ascoltare i file audio riguardanti le registrazioni delle intercettazioni.

Ciò in quanto si tratta di una prerogativa difensiva che può essere fatta valere ovviamente al di là dei limiti dell’incidente cautelare.

Poiché, nella prassi, spesso non viene celebrata l’udienza stralcio, questo non può incidere sul diritto del difensore a richiedere copia di tutte le intercettazioni.

E ciò anche senza che vi siano state preventive eliminazioni delle registrazioni estranee al processo.

Nel caso di specie, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal P.M. contro la declaratoria di nullità comminata dal Tribunale a un decreto dello stesso Pubblico Ministero.

Nel decreto dichiarato nullo, il P.M. aveva rigettato la richiesta del difensore di uno degli imputati di avere copia di tutti i file delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuati in sede di indagine nel processo. Il Tribunale, invece, disponeva il rilascio delle relative copie alla difesa.

Da qui il ricorso in Cassazione del Procuratore della Repubblica.

Quest’ultimo sosteneva l’abnormità strutturale e funzionale dell’ordinanza che risulterebbe “avulsa dal sistema per singolarità e stranezza del suo contenuto, posto che, disponendo rilascio di copia integrale di tutte le intercettazioni, il giudice si sarebbe surrogato all’organo di accusa cui è rimessa la gestione delle intercettazioni”.

Non è tutto. Sempre secondo il P.M., il provvedimento sarebbe stato abnorme anche dal punto di vista funzionale.

Ciò in quanto avrebbe determinato una stasi qualora la difesa non avesse deciso di procedere all’ascolto. Inoltre, gli avrebbe imposto la violazione di legge derivante dalla imposizione di un diverso e non consentito modo di dare applicazione alla disciplina di cui all’art. 268 de codice di procedura penale.

Una tesi che non ha convinto però i giudici di Cassazione.

Gli Ermellini non ritengono che sussista l’abnormità rilevata dal P.M., in quanto è potere del giudice del dibattimento disporre il rilascio di copia degli atti e anche dei file delle conversazioni captate.

Allo stesso tempo, non accolgono le deduzioni in merito alla violazione delle fasi e della successione temporale scandita dal legislatore.

Questo perché, non essendo stata celebrata l’udienza stralcio, tutte le intercettazioni disposte nel procedimento devono ritenersi depositate agli atti.

Il diritto all’ascolto delle intercettazioni è prerogativa difensiva che può essere fatta valere al di là dei limiti dell’incidente cautelare.

Una volta che si sia proceduto al deposito ai sensi dell’art. 268, comma 4, c.p.p., i difensori hanno diritto ad ascoltare i file audio. E questo senza limitazione alcuna.

Anche se sembra che il diritto alla copia di tali file sia subordinato al meccanismo di filtro reggimentato dall’art. 268, comma 6, c.p.p., nella prassi lo stralcio viene spesso pretermesso per venire assorbito dalle analoghe valutazioni rese in dibattimento.

La Cassazione rileva poi che spesso il diritto alla copia viene riconosciuto senza una eliminazione a monte delle registrazioni estranee al processo.

Ne deriva che la violazione del diritto all’ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei file audio danno luogo a una compressione del diritto di difesa.

Ancora, la Cassazione evidenzia come anche il recente d.lgs. n. 216/2017 si sia mosso anche nell’ottica di tutelare il diritto all’ascolto del difensore.

È stato, infatti, alzato da 5 a 10 giorni il termine attributo alle difese per l’esame delle intercettazioni.

Inoltre, è stato anticipato il diritto al rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria, una volta disposta l’acquisizione ad opera del giudice.

Pertanto, l’ordinanza del Tribunale per gli Ermellini non può ritenersi abnorme. E questo poiché non è avulsa dall’intero ordinamento processuale. Inoltre, non è stata adottata dal Tribunale in assenza di potere astratto o concreto.

Infine, la stessa ordinanza non intacca alcuna prerogativa del P.M.

Questo poiché, una volta disposto il rinvio a giudizio, gli atti devono ritenersi depositati e quindi nella disponibilità dell’organo giudicante. Le difese hanno dunque diritto a valutare la possibilità di chiederne copia, senza  che questo determini una stasi processuale.

 

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