Anche in caso di intervento eseguito ad arte il medico rischia di dover risarcire se viene violato il diritto all’autodeterminazione del paziente

In ambito medico chirurgico, un intervento eseguito ad arte che non abbia prodotto i risultati sperati può essere comunque fonte di responsabilità per il sanitario. Ciò avviene se il paziente non ha ricevuto un’adeguata informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili dell’intervento. In tal caso, se riesce a dimostrare che, laddove fosse stato informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all’operazione, il medico è tenuto al risarcimento.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15749/2018, in tema di responsabilità professionale del medico. Nel caso esaminato gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dagli eredi di un paziente cardiopatico. L’uomo era deceduto in conseguenza dell’esecuzione di un test da sforzo, effettuato nell’ambito del protocollo diagnostico previsto in preparazione al trapianto cardiaco. Un intervento reso necessario per le gravi patologie cardiache da cui era affetto.

I congiunti avevano quindi citato in giudizio l’Azienda ospedaliera, il ministero della Salute e la Regione chiedendo il risarcimento dei danni. I Giudici del merito, sulla base della CTU medico legale, avevano rigettato la pretesa in quanto l’esecuzione del test da sforzo era prevista dalle linee guida elaborate sulla base della migliore pratica clinica. Inoltre, la responsabilità degli operatori sanitari e della struttura ospedaliera era stata giudicata “insussistente”. I consulenti, infatti, non avevano individuato alcun nesso causale tra l’omesso adempimento del personale e l’evento morte del paziente.

Nel respingere il ricorso, gli Ermellini hanno fornito delle importanti precisazioni in relazione all’obbligo del consenso informato del paziente.

Nello specifico, per la Cassazione, la violazione del dovere di informare il paziente può determinare due diverse tipologie di danno: il danno alla salute e il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.

L’omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico può dar luogo a due fattispecie. Se il paziente avesse comunque deciso di sottoporsi all’intervento alle medesime condizioni, il risarcimento sarebbe limitato al solo danno alla salute, nella sua duplice componente morale e relazionale. Se, invece, il paziente avesse scelto di non sottoporsi all’intervento, il risarcimento si estenderebbe anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.

Diverso, invece, il caso di omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico. In questa circostanza, se il paziente avesse scelto di non sottoporsi all’intervento, il risarcimento sarebbe liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione. La lesione della salute, invece, andrebbe valutata “in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso”.

Vi è infine una terza ipotesi. Si tratta dell’omessa informazione rispetto a un intervento eseguito ad arte senza cagionare alcun danno alla salute del paziente. In tal caso la lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile “tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento”. Il tutto “senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse”.

 

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