La realizzazione di un intervento non necessario in assenza di consenso determina la piena responsabilità dei sanitari

Era stato ricoverato in Ospedale per una “colica addominale di natura da determinarsi”. Il giorno successivo era stato sottoposto a un’operazione di appendicectomia e alla somministrazione per via endovenosa di un medicinale antiemetico. Il bambino era morto dopo poche ore per un’intossicazione farmacologica. I familiari della vittima citarono in giudizio nel 2015 la struttura sanitaria lamentando che il paziente era stato sottoposto a un intervento non necessario. Il tutto senza che i genitori venissero informati ai fini del consenso alla terapia chirurgica e all’anestesia.

Il giovane, peraltro, era allergico ad alcuni antibiotici e al latte, come immediatamente segnalato al personale sanitario all’ingresso in Ospedale. Il farmaco assunto post intervento aveva sviluppato nella vittima reazioni di tipo extrapiramidale, nonché l’irrigidimento degli arti superiori. I medici e il personale dell’ospedale, tuttavia,  non avrebbero riconosciuto la patologia sopravvenuta, ritardando le terapie nonostante i solleciti della madre. Il bambino era quindi deceduto a circa cinque ore dalla somministrazione.

In primo grado il Tribunale aveva negato la responsabilità civile della struttura.

Secondo il Giudice, infatti, l’intervento, anche se non urgente e indifferibile, era comunque necessario. Il bambino avrebbe potuto tollerare solo un altro giorno di attesa. Inoltre, era probabile che anche il giorno dopo il bambino avrebbe presentato, nella fase post-operatoria, gli stessi sintomi di vomito. A questi si sarebbe posto rimedio con la somministrazione del farmaco e pertanto l’evento si sarebbe comunque verificato. L’intervento, comunque, avrebbe costituito mera occasione dell’evento dannoso.

II fatto che il bambino soffrisse di allergie non costitutiva motivo tale da imporre particolare cautela nella somministrazione di un farmaco di cui non era conosciuta la tolleranza. Il medicinale era indicato per il  caso  di specie, per cui non vi erano controindicazioni. Inoltre, era stato somministrato in dosaggio anche un po’ più basso rispetto al peso del bambino. Di conseguenza, il decesso doveva ritenersi conseguenza imprevedibile, rara e anomala, tale da rientrare nel caso fortuito.

La Corte di appello aveva invece ribaltato la decisione del Tribunale.

Per il Giudice di secondo grado non sarebbe stato possibile ritenere che l’intervento fosse necessario ed urgente. Una conclusione a cui era giunto basandosi sulla documentazione medica e sulle consulenze dei periti.

Pertanto, sarebbe stato imprescindibile il consenso alla terapia chirurgica da parte dei genitori. Il personale sanitario, quindi, aveva adottato una condotta non corretta già nella fase precedente alla somministrazione del farmaco. Quanto alla fase post operatoria, la Corte osserva che “la distinzione scientifica tra allergia e intossicazione farmacologica non sarebbe sufficiente a escludere l’efficienza della segnalazione della madre del bambino”. Questa avrebbe determinato la necessità di una diligenza speciale rispetto a ogni iniziativa terapeutica praticabile sul bambino. Il tutto attraverso una rigorosa lettura delle indicazioni, controindicazioni, avvertenze ed effetti indesiderati o collaterali, per poi monitorarne attentamente le reazioni in seguito alla somministrazione. Secondo il giudice a quo, in conclusione, sussisteva “la prova  della  causalità  dei comportamenti sia commissivi che omissivi dei sanitari e del personale”.

La Suprema Corte, con sentenza n. 9180/2018, ha ritenuto di condividere la decisione del Giudice a quo, respingendo il ricorso della struttura, in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno chiarito che la struttura sanitaria è tenuta a rispondere del decesso di un paziente quando effettui un intervento non necessario e in assenza di consenso informato. Nel caso esaminato, peraltro, i sanitari non avevano nemmeno preso in considerazioni le indicazioni fornite loro delle conseguenze dall’assunzione di certi farmaci.

Per la Cassazione il paziente ha diritto a una corretta e compiuta informazione, da cui conseguono: la facoltà, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; la possibilità di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie del risultato sperato; la facoltà di rifiutare l’intervento o la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla”.

Di conseguenza, se il paziente avesse consapevolmente acconsentito all’intervento “sarebbe palese l’insussistenza di nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno lamentato”. Egli avrebbe infatti consapevolmente subito la lesione “all’esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitario”.

Nel caso esaminato, invece, la Corte d’Appello aveva ritenuto che quanto accaduto fosse stato determinato da una scelta non effettuata consapevolmente e liberamente dai genitori. Una decisione che, pertanto, risultava conforme a diritto. Di qui il respingimento del ricorso dell’ospedale e il riconoscimento della piena responsabilità dei sanitari.

 

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