La copertura assicurativa, in caso di investimento doloso, si estende al danno provocato dal conducente con dolo. Legittima, quindi, la pretesa risarcitoria avanzata dagli eredi del danneggiato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20786/2018 si è pronunciata sul ricorso presentato dalla vittima di un investimento doloso. L’uomo era stato colpito dal conducente di una autovettura a seguito di una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva.

Il guidatore era già stato condannato in sede penale per tentato omicidio. In sede civile il Tribunale aveva riconosciuto la pretesa risarcitoria dell’attore, con la condanna in solido alla liquidazione del danno sia dell’automobilista che della compagnia assicurativa. La sentenza, tuttavia, era stata ribaltata in appello.

Da qui il ricorso per Cassazione presentato dagli eredi dell’investito, nel frattempo deceduto.

La Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla persistenza della copertura assicurativa nei casi in cui il sinistro sia verificato con dolo. Il tutto configurando una fattispecie penalmente rilevante.

I giudici, richiamando un precedente del tutto sovrapponibile al caso in esame, hanno ribadito che “in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato”. Questi, quindi, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno.

Non trova invece applicazione, per la Corte, la norma di cui all’art. 1917 c.c., sull’assicurazione della responsabilità civile che esclude la garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi. Tale disposizione non costituisce, infatti, “il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che ha una sua assoluta specificità”.

Secondo gli Ermellini, nelle ipotesi in cui la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un’arma che non a un mezzo di trasporto, deve ritenersi operativo il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli.

 

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