Accolto il ricorso della conducente di un velocipede che aveva riportato gravi lesioni dopo essere stata investita da un autocarro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31009/2018 si è pronunciata sul ricorso presentato dalla conducente di un velocipede coinvolta in un incidente stradale. La donna era stata investita da un autocarro, rimasto non identificato, riportando gravi lesioni.

In primo grado il Tribunale aveva sancito la totale responsabilità del mezzo pesante, ma la sentenza era stata ribaltata in appello. La Corte territoriale aveva riconosciuto una colpa concorrente nella misura del 50%. Da qui la condanna alla compagnia assicuratrice a liquidare alla donna la metà del danno subito: un risarcimento pari a circa 275 mila euro per il danno biologico, oltre all’ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante.

La conducente, nel ricorrere per cassazione, lamentava che il Giudice d’appello da un lato avesse ritenuto accertato che “il mezzo pesante aveva urtato il velocipede”. Dall’altro aveva ritenuto che non fosse provata la correttezza della condotta della bicicletta ed il preciso svolgimento del fatto lesivo.

Dall’attività istruttoria espletata in primo grado era risultato, invece, che il conducente del camion, nel procedere al sorpasso del velocipede, aveva violato l’art. 148 c.d.s. Di conseguenza, se la Corte territoriale, avesse correttamente valutato le prove assunte dal Tribunale, avrebbe attribuito l’esclusiva responsabilità del sinistro al conducente del camion.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all’argomentazione dell’impugnante accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Gli Ermellini hanno chiarito che il conducente di un qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sé un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.

Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipede manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada. In tale evenienza il conducente é tenuto a rinunciare al sorpasso. In particolare deve attendere che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra in sicurezza.

La Suprema Corte ha inoltre rilevato che la presunzione di colpa paritaria può essere applicata soltanto allorquando la prova della dinamica del sinistro continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla.

Nel caso in esame il Giudice a quo aveva pretermesso tali principi. In nessun passaggio argomentativo della motivazione della sentenza impugnata si ritrovava la disamina del comportamento tenuto dal conducente dell’autocarro nell’effettuare il sorpasso. Da qui l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione con rinvio della pronuncia impugnata.

 

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