La Cassazione ha chiarito la questione del pagamento dell’imposta Irap per la madre avvocato nel caso in cui si avvalga di un collaboratore temporaneo

Il pagamento dell’imposta Irap per la madre avvocato che si avvalga di un collaboratore temporaneo è obbligatorio? A tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con la sentenza n. 17463/2017 accogliendo il ricorso della professionista – madre e avvocato – che si era vista assoggettare all’imposta.
In sostanza i giudici hanno specificato che l’applicazione dell’imposta Irap per la madre avvocato che si avvalga di un collaboratore temporaneo non è possibile, in quanto è necessaria un’autonoma organizzazione e non la collaborazione occasionale.
Ciò avviene in quanto la collaborazione occasionale, determinata da una situazione eccezionale, non integra l’autonoma organizzazione che è, invece, presupposto richiesto dalla legge per l’applicazione dell’imposta.
La Cassazione ritiene dunque sbagliato obbligare al pagamento dell’imposta Irap in questo caso, poiché la madre avvocato si era avvalsa della collaborazione di un collega nell’espletamento dell’attività professionale, utilizzando beni strumentali ammortizzabili.
La Commissione Tributaria, infatti, ha omesso di considerare che la professionista era diventata madre di un bambino e che pertanto, in via del tutto eccezionale e per un limitato periodo di tempo, si era avvalsa della collaborazione esterna e saltuaria di un altro avvocato per svolgere pratiche specifiche, adempimenti di cancelleria e attività di ricerca.
Alla luce della eccezionalità della situazione, dunque, la collaborazione professionale in questione avrebbe presentato carattere di occasionalità e non quello dell’autonoma organizzazione.
Pertanto, ne consegue che il pagamento dell’imposta Irap per la madre avvocato non è applicabile nel caso di specie.
I giudici hanno inoltre osservato che l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi è previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/97 quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP.
Difatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione, ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista.
A tale pronuncia si è adeguata la Cassazione affermando che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture organizzative riferibili a altrui responsabilità, e qualora egli impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
 
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