Condicio sine qua non,  causalità adeguata,  causalità umana: le tre teorie formulate da Dottrina e Giurisprudenza di legittimità sul concetto di nesso eziologico 

La causalità trova il suo primo fondamento normativo all’interno della Carta delle Leggi, la quale sancisce il principio della personalità della responsabilità penale e dunque la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta ascritta in capo all’agente e l’evento in concreto verificatosi.

Il Codice Penale, invece, disciplina l’istituto giuridico del nesso di causalità agli artt. 40 e 41, secondo cui sussiste il nesso di causalità allorquando l’evento dannoso discende dalla azione ovvero dalla omissione da parte dell’agente.

Ebbene, sul concetto di nesso eziologico sono state formulate dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza di Legittimità tre diverse teorie, che di seguito, sinteticamente, cercherò di rappresentare al lettore.

Teoria della condicio sine qua non.  E’ la teoria secondo cui risulta ritenuta causa di un evento illecito qualsiasi condizione di esso che non possa essere mentalmente eliminata, senza che venga meno l’evento stesso. Tale teoria, dunque, ritenendo equivalenti tra di loro tutti i fatti precedenti all’evento lesivo, consentirebbe un regresso all’infinito a tutti gli episodi antecedenti al verificarsi dell’evento, con la conseguenza della attribuzione della responsabilità penale ad un numero indeterminato di soggetti. Esempio di scuola è il seguente: Tizio provoca lievi lesioni (non affatto mortali) a Caio e nel mentre questi si reca in ospedale per farsi medicare, viene investito da Sempronio che guidando ad alta velocità lo travolge con la propria auto e lo uccide. Alla luce di questa teoria, Tizio sarebbe responsabile della morte di Caio, in quanto se non lo avesse aggredito, Caio non sarebbe andato in ospedale e non avrebbe incontrato fatalmente sul proprio tragitto Sempronio, che trasgredendo alle regole in materia di circolazione stradale, ne ha determinato la morte. Ebbene, appare evidente l’inadeguatezza di questa teoria, che ascriverebbe la penale responsabilità di Tizio per la morte di Caio, sebbene questa discenda dalla condotta assunta da Sempronio.

Teoria della causalità adeguata. E’ la teoria secondo la quale, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è opportuno che l’agente abbia posto in essere un’azione adeguata, ossia proporzionata, alla consumazione dell’evento. Dunque, questa teoria si fonda su una selezione degli antecedenti causali, ossia occorre verificare tutte le azioni antecedenti all’evento lesivo e valutare, alla luce dell’id quod plerumque accidit, quale di queste sia adeguata, ossia idonea, a produrre, appunto, l’evento. Tale teoria è stata anch’essa oggetto di censura, in quanto l’agente sarebbe responsabile anche se l’evento discende da fattori assolutamente imprevedibili dalla condotta da egli tenuta. Pertanto, richiamandosi all’esempio sopra menzionato, Tizio sarebbe comunque responsabile per la morte di Caio, sebbene la lesione da egli provocata sia lieve e, dunque, non affatto mortale.

Teoria della causalità umana. E’ la teoria in virtù della quale possono ricondursi  alla condotta dell’agente solo le azioni che possono essere da lui dominate, con la conseguenza che vengono esclusi solo gli eventi eccezionali, ossia quelli che hanno minore probabilità di verificarsi. Dunque, è questa la teoria oggi seguita alla luce della quale, richiamandosi all’esempio di scuola sopra riferito, Tizio non può essere affatto responsabile della morte di Caio, in quanto egli non poteva prevedere che Caio sarebbe stato travolto ed ucciso da Sempronio, che guidava in pieno spregio delle norme sulla circolazione stradale.

Orbene, detto ciò, analizziamo ora in concreto quanto disposto dagli artt. 40 e 41 del Codice Penale.

In particolare, l’art 40 disciplina il nesso di causalità, stabilendo che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla Legge come reato se l’evento non discende da una sua azione ovvero omissione.

La art 41 c.p., invece, disciplina il concorso di cause e sul punto ritengo opportuno brevemente soffermarmi.

Infatti, alla luce di quanto previsto dal nostro Ordinamento Giuridico, le cause preesistenti, simultanee ovvero sopravvenute non escludono il nesso causale tranne nel caso in cui le medesime risultino da sole sufficienti a determinare la evento lesivo.

Ebbene, applichiamo ora la teoria al caso concreto: il paziente patisce lesioni a causa dell’operato di più medici intervenuti durante il percorso terapeutico.

Sul punto, dunque, afferma la Suprema Corte di Cassazione che se l’errore consumato dal medico intervenuto successivamente nel periodo di ricovero del paziente ha cagionato un processo morboso completamente diverso da quello in atto, allora non sussisterà nesso di causalità con il primo evento e pertanto il secondo sanitario sarà responsabile penalmente a titolo di colpa.

Per contro, quando risulti che l’operato del secondo sanitario ha influito sull’evento in corso, allora troverà applicazione la disciplina dettata in tema di concorso di cause.

Un’ultima considerazione, che ritengo doverosa.

I processi penali relativi alla colpa medica sono complessi e per un Giudice verificare chi è penalmente responsabile e chi non lo è non è una cosa semplice, atteso che il Magistrato si troverà dinanzi la situazione in cui ciascun medico imputato, con la ausilio tecnico anche di un proprio consulente (oltre, naturalmente, a quello del suo Avvocato che lo difende !) cercherà di dimostrare la insussistenza del nesso eziologico tra la propria condotta e l evento lesivo.

Ciò, a scapito del paziente, persona offesa dal reato.

 

Avv. Aldo Antonio Montella

Foro di Napoli

 

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