La CTU rappresenta il fulcro del contenzioso medico legale e la nuova legge Gelli lo conferma anche se per molti Giudici non sembra proprio essere così.
Potremmo dire che la vita è bella perché è varia e se così non fosse sarebbe solo monotonia, però esiste la “faccia” negativa di questo concetto: questa faccia ti fa veramente arrabbiare e causa perdita di fiducia e forza.
Tornando all’argomento principale che riguarda la CTU questa è davvero il fulcro del contenzioso medico legale e ove fatta bene rappresenta la verità giuridica che, malgrado sia umana, è l’unica verità raggiungibile.
In verità una buona CTU è un vero mezzo di prova senza il quale il giudice non potrebbe fare una sentenza di condanna/assoluzione. E una CTU per essere “buona” necessita di un consulente adeguato, ossia esperto e terzo.
Tornando alla Legge Gelli, è noto come dal 1 Aprile 2017 chi vuole fare causa ad un medico o ad una struttura ospedaliera deve tentare una conciliazione mediante una mediazione o un ricorso 696bis c.p.c.. In quest’ultimo caso il consulente nominato deve tentare una conciliazione tecnica prima di depositare la relazione (o la bozza ove il giudice lo obblighi). In assenza di conciliazione l’attore (paziente) DEVE procedere con 702bis cpc (processo di sommaria cognizione) per avere dal giudice (lo stesso del 696bis) una ordinanzanza che dovrà logicamente basarsi sulle risultanze dellaCTU.
Il tutto per confermare come la CTU diventi l’unico vero mezzo di prova in un processo per responsabilità sanitaria (e non solo!).
Confermato il concetto in premessa (ossia che la CTU per il legislatore vuole essere un mezzo di prova) andiamo ad analizzare quanto successo ad oggi, dopo quasi 4 mesi dall’entrata in vigore della legge Gelli. Purtroppo nulla appare cambiato rispetto al periodo pre-Gelli. L’attore, con in mano una CTU positiva (ossia che evidenzia la responsabilità dei sanitari e/o della struttura) quando procede con un 702bis si vede convertito il rito e spesso riammessa una nuova consulenza tecnica. Tale prassi, per fortuna, non è tale in tutti i tribunali di Italia, e se da un lato è giustificata dalla inadeguatezza della CTU redatta dal consulente, il più delle volte è giustificata solo dalla prassi consolidatasi nell’ufficio giudiziario ove si ricorre.
Ma allora vien da dire, quando sarà mai possibile snellire i processi, quando non si ha la volontà di snellirli? Quando si avrà mai la certezza di un processo giusto nei suoi vari aspetti?
Purtroppo certe leggi dovrebbero avere la caratteristica di essere perentorie per tutti, giudici compresi, altrimenti, come al solito, si fanno chiacchiere e non i fatti, ossia leggi vuote e non di vero approdo alla giustizia.
 

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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2 Commenti

  1. abbiamo fatto una ctu prebentiva il medico legale nominato dal tribunale ci ha dato ragione riscontrando che il paziente e’ stato operato per emoraggia celebrale in ritardo e dopo operato trasferito in un osprfale dove non poteva essere curato correttamente non essendoci un reparto neurologia e medici sprcialistici che lo potevano seguire. L’ospedale non vuole risarcire il danno devo iniziare una causa presso il tribunale di venezia volevo chiederle cortesemente se basta la ctu gia’ eseguita o il tribunale di venezia chiedera’ una nuova ctu? gradirei una vostra cortese risposta porgendovi i miei piu distinti saluti

    • Carissimo Filippo nel fare il 702bis dovete richiedere l’acquisizione del fascicolo del 696bis e chiedere al Giudice un rinvio per conclusioni. Questo lo potete fare se non chiederete un danno patrimoniale in cui necessiteranno prove che non sono ammesse nel rito ordinario, altrimenti convertono il rito da sommario a ordinario. Per quanto riguarda la ctu nel tribunale di Venezia non sono soliti rinnovare la ctu ove quella depositata nel 696 sia fatta bene, al massimo chiamano il ctu a chiarimenti su alcuni aspetti che i convenuti contestano. Certo che se nel 702bis che instaurerete ci sono delle parti convenute nuove allora potrebbero rinnovare la consulenza.
      Carmelo Galipò

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