Per la Suprema Corte «una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici d’indagine». Tuttavia i suoi «elementi» possono «stimolare l’iniziativa del pm».

Gli studenti di Giurisprudenza imparano dal codice di procedura penale che le denunce anonime non possono essere utilizzate se non in rarissimi casi. Le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria hanno il divieto di raccogliere una denuncia anonima e questo garantisce al presunto reo il diritto alla difesa che tutela i suoi diritti conoscendo chi gli muove delle accuse e che cosa gli viene attribuito di aver fatto. Prendere per vere tutte le denunce anonime come accadeva nel ‘700 esporrebbe la società a mille abusi e vendette.

Cose un po’ bizzarre però accadono in Cassazione che qualche settimana fa con la sentenza numero 34450 del 4 agosto giustificava una condanna. La denuncia anonima è stata ammessa per essere utilizzata dall’autorità giudiziaria per ordinare perquisizioni e sequestri.

Il caso è quello di un quarantenne di Ancona, dipendente pubblico, che nel dicembre del 2015 aveva postato su Facebook una serie di dichiarazioni offensive verso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era quindi stato segnalato da un esposto anonimo e gli era stato sequestrato cellulare e hard disk del computer domestico e quello sul posto di lavoro. Ciò che l’uomo lamentava era che tutto fosse partito da una chiamata anonima.

Tuttavia la sentenza stabilisce che «Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici d’indagine e quindi non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza d’indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis».

Il ragionamento della sentenza pare contraddittorio. Se utile per trovare un reato può essere utilizzata quando il codice dice che è inutilizzabile. Se lo è lo deve essere sempre.
Come si fa quindi a stabilire a priori quale denuncia anonima può essere utilizzata per individuare un reato e quale no?

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