Nei contratti assicurativi, la condanna alla refusione delle spese di giudizio comprende tutte le fasi processuali, inclusa la mediazione che, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, è fase necessaria del giudizio complessivo

La vicenda

Con ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 702 bis c.p.p. il ricorrente adiva il Tribunale di Como al fine di ottenere la condanna dell’assicurazione a corrispondergli la somma di 14.335 a titolo di indennizzo in forza di contratto di assicurazione contro gli infortuni, per le due cadute sul lavoro che gli avevano provocato lesioni fisiche personali.
In primo grado l’adito giudice accoglieva la domanda e condannava la compagnia assicuratrice a corrispondere al ricorrente l’importo di 14.067 euro oltre alle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio.
L’assicurazione proponeva ricorso in appello “ottenendo” la condanna al pagamento di 1482, 50 euro oltre alle spese processuali dei due gradi di giudizio e la compensazione di quanto dovuto in forza della sentenza, le spese di giudizio e quanto già corrisposto all’assicurato, condannando quindi quest’ultimo a restituirle l’eccedenza oltre agli interessi legali.

Il ricorso per Cassazione

Con ricorso per Cassazione, tra gli altri motivi di impugnazione, l’originario ricorrente contestava la decisione del Tribunale di Como per aver condannato l’assicurazione a rifondergli tutte le spese dei due gradi di giudizio ma non anche la ripetizione per la fase di mediazione dal momento che egli era stato “solo parzialmente vittorioso per una somma assai ridotta rispetto al petitum iniziale”.
Ed invero, -a detta del ricorrente – la regolamentazione delle spese deve essere effettuata secondo l’esito finale di un processo svolto in gradi, quindi, essendo la compagnia assicuratrice soccombente, essa avrebbe dovuto rifondere le spese per tutti i gradi e tutte le fasi del giudizio compresa quella di mediazione. Come noto l’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che è necessario il preliminare procedimento di mediazione (…) per le cause relative a contratti assicurativi. Stabilisce pertanto, un requisito di procedibilità per cui la mediazione sarebbe una fase necessaria del giudizio complessivo.
Ebbene i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso dell’assicurato ricordando che «l’art. 13 del d.lgs. 28/2010 stabilisce al primo comma, che qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta del giudice, se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni”, può comunque escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l’indennità corrisposta al mediatore, dovendo indicare esplicitamente nella motivazione le ragioni di tale provvedimento. Principio che non può essere esteso, considerata l’obbligatorietà della fase di mediazione, alle spese che la parte deve sostenere per fruire dell’assistenza di un proprio difensore in tale fase».

La decisione

Effettivamente, il giudice dell’appello aveva escluso, dopo aver contraddittoriamente condannato l’assicurazione a rifondere alla controparte tutte le spese dei due gradi di merito – la ripetizione delle spese della fase di mediazione, dal momento che il convenuto era stato “solo parzialmente vittorioso per una somma assai ridotta rispetto al petitum iniziale”.
Ma tale circostanza non può integrare una fattispecie di “gravi ed eccezionali ragioni” trattandosi solo di una forte diminuzione del petitum, evento, che al contrario, è alquanto frequente quale esito dei giudizi.
Il motivo è stato perciò, accolto e la decisione impugnata cassata con rinvio.

La redazione giuridica

 
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