La responsabilità medica è stato il tema del convegno organizzato da Osservatorio Sanità: i punti oscuri e i dubbi interpretativi della Legge 24/2017

La Legge 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, meglio nota come Legge Gelli/Bianco, ha compiuto un anno. Tuttavia, le aspettative di vedere normato un tema complesso quale  la responsabilità medica, sono state in buona parte disattese.

I decreti attuativi fantasma, la scarsa chiarezza del testo e i conseguenti dubbi interpretativi, hanno di fatto vanificato l’opera del legislatore. Uno sforzo che si è rivelato distante dalla materia affrontata, obbligando giuristi e magistrati a colmare lacune di natura ermeneutica e pratica.

Queste problematiche sono state al centro del convegno “Responsabilità medica: la riforma incompiuta della Legge Gelli/Bianco”, organizzato a Roma dall’Associazione Osservatorio Sanità.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per analizzare gli aspetti oscuri di una normativa che ha lasciato nel limbo diverse questioni.

Tra queste, ad esempio, il coinvolgimento diretto delle compagnie di assicurazione nell’ambito della consulenza preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. E ancora, la revisione qualificata degli albi dei CTU, il cui impegno tecnico e conciliativo appare centrale nell’ottica deflattiva che la legge intenderebbe perseguire.

Il convegno, aperto dal Presidente di Osservatorio Sanità, l’Avv. Francesco Lauri, ha visto la partecipazione di esperti giuristi.

Marco Rossetti, consigliere della terza sezione civile della Corte di Cassazione, si è soffermato sui poteri di giudici, parti e ctu nell’ambito della consulenza preventiva a fini conciliativi. Il magistrato ha analizzato poi i principali nodi interpretativi e applicativi della Legge 24/2017.

Alberto Michele Cisterna, presidente della XIII sezione civile del tribunale di Roma, è intervenuto invece sul peso della consulenza tecnica preventiva nell’ambito del procedimento ex art. 702 bis del codice di procedura civile.

 

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