Può escludere l’esistenza di un rapporto violento e indurre l’agente a ritenere sussistente il consenso della vittima, la richiesta del preservativo da parte di quest’ultima prima del rapporto?

In una recente sentenza (n. 727/2019) i giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono  interrogati sul punto affermando il seguente principio di diritto: “Non può avere fondamento la tesi difensiva del consenso putativo: la richiesta del preservativo da parte della ragazza aveva avuto il senso di elidere o ridurre le conseguenze negative dell’atto non voluto”.

Il caso

Era stato giudicato responsabile del delitto di violenza sessuale; accusato di aver costretto una giovane ragazza di 14 anni a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica e fisica, in considerazione della sua giovane età e della mancanza di esperienza.

In particolare, secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo le aveva fatto credere di essere un pubblico ufficiale. Le aveva, a tal proposito, mostrato un finto tesserino di poliziotto e l’aveva così invitata ad entrare nella sua autovettura. Giunti in una zona di campagna, in un terreno di sua proprietà, l’aveva inizialmente fatta sdraiare su un sedile previamente abbassato, le aveva sfilato i leggings e le mutande e nonostante la vittima gli avesse chiesto ripetutamente di non farlo, aveva brutalmente abusato di lei.

Alla sentenza di condanna l’imputato rispondeva con un ricorso per cassazione, lamentando l’erronea valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.

Nella specie la difesa asseriva che il rapporto sessuale non era stato per nulla violento, né imposto, ma al contrario consensuale. Non vi era stata nessuna strumentalizzazione dell’inferiorità della ragazza. Come anche era risultato dagli accertamenti peritali, la quattordicenne presentava una maturità emotiva, cognitiva e relazionale adeguata all’età che le permetteva di agire e reagire in modo adeguato.

La stessa non aveva provato alcun disagio o sottomissione ed anzi aveva chiesto al finto poliziotto di utilizzare il preservativo.

Ebbene, la richiesta dell’uso del preservativo era un dato che i giudici di merito non potevano ignorare, posto che in esso vi era l’indubbia valenza dimostrativa della convinzione di agire con il consenso della ragazza.

Ma è proprio così? E cosa dice, a tal riguardo la giurisprudenza?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in tema di atti sessuali commessi con persona in stato di inferiorità fisica o psichica, perché sussista il reato di cui all’art. 609-bis, secondo comma n. 1 c.p. è necessario che il giudice accerti: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell’atto sia viziato dalla condizione di inferiorità; 3) il vizio sia accertato caso per caso e non può essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologia in cui si trovi la persona quando non sia di per sé tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine si sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo precedano (Sez. 3, sent. n. 18513/2015).

Il caso in esame

Quanto al caso in esame, i giudici di merito – affermano i  giudici della Cassazione – hanno puntualmente verificato tutte tali condizioni perché hanno valorizzato la notevole differenza d’età (trent’anni, l’uomo e quattordici la ragazza), l’inganno sull’età e sulla professione esercitata, l’inesperienza ed immaturità della ragazza, la ripetuta insistenza nel cercare il rapporto sessuale pur a fronte delle resistenze della persona offesa, il contesto creato per raggiungere lo scopo, ovvero l’auto condotta in zona appartata e la coazione fisica sulla ragazza che era rimasta impietrita. In questa situazione, anche un eventuale consenso risulta viziato perché strumentalizzato dall’induzione.

La richiesta del preservativo

Non può avere alcun fondamento- aggiungono i giudici della Corte –  la tesi difensiva del consenso putativo desumibile dalla richiesta dell’uso del preservativo, avendo ben spiegato il senso dell’invito da parte della ragazza che aveva pensato di elidere o ridurre le conseguenze negative dell’atto non voluto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato e confermata la sentenza di condanna a carico dell’imputato.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

FALSA ACCUSA DI ABUSI SESSUALI SULLA FIGLIA, E’ CAUSA DI ADDEBITO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui