La corte di cassazione ha confermato a condanna della società autostradale a risarcire il danno al conducente vittima di incidente stradale per la presenza di una lastra di ghiaccio non segnalata

La vicenda

Il ricorrente aveva citato in giudizio la società concessionaria della dell’autostrada A-24 Roma-L’Aquila, al fine si sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a causa di un incidente stradale ivi verificatosi, per una lastra di ghiaccio non segnalata.

In primo grado l’adito tribunale accoglieva l’istanza del predetto attore condannando la società a risarcire il danno richiesto. Stesso risultato in appello. La decisione del giudice di prime cure era fondata laddove aveva rilevato la mancata adeguata sorveglianza, da parte della convenuta del tratto autostradale sottoposto al suo controllo, sì da consentire la formazione della pericolosa lastra di ghiaccio, individuata quale causa esclusiva del sinistro.

Il ricorso per Cassazione

A detta del ricorrente, tuttavia, la sentenza dei giudici di merito era illegittima poiché fondata esclusivamente sulla presunzione di colpa della società custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., trascurando il riferimento all’art. 2054 c.c. che testualmente dispone: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

E al secondo comma, “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Ma il ricorso è stato respinto.

E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054, comma 2 c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché ove risulti –come nel caso di specie – accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Assolutamente irrilevante risultava, dunque la doglianza difensiva della società custode.

Parimenti infondato era il riferimento al caso fortuito, suscettibile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., di elidere il nesso di causalità tra il fatto della società autostradale e i danni sofferti dall’originario ricorrente.

Al riguardo, i giudici di merito avevano adeguatamente argomentato con motivazione coerente e immune da vizi. Peraltro, il motivo era inammissibile perché volto ad ottenere una diversa valutazione della fattispecie concreta, inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

La redazione giuridica

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