I lavoratori autonomi possono fruire della tutela della maternità obbligatoria senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa

L’Inps ha fornito istruzioni operative e contabili in tema di indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore dei lavoratori autonomi. La circolare n. 109/2018, chiarisce che i lavoratori parasubordinati e liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata, possono fruire della tutela della maternità obbligatoria senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa. Ciò anche in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Il tutto a patto di aver versato almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Non vige quindi neanche più alcun obbligo di produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa.

L’obbligo di astensione effettiva permane soltanto in caso di interdizione durante la gravidanza. In tali casi, in assenza di effettiva astensione, non è prevista l’erogazione della relativa indennità da parte dell’Istituto.

In caso di parto fortemente prematuro o avvenuto dopo la data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro. Anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.

In caso di maternità/paternità flessibile, poi, rimane l’obbligo di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità. Si tratta di una comunicazione necessaria ai fini dell’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione. Periodo che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto.

Infine, se ricorre il rinvio o la sospensione del congedo di maternità o paternità per ricovero del figlio non è più necessario rendere all’INPS le dichiarazioni di responsabilità, l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa e la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. Per l’Istituto saranno sufficienti le sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.

Il congedo parentale può essere fruito per un periodo di sei mesi fino ai tre anni del o dall’ingresso in famiglia del minore.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo anche in misura frazionata a mesi o a giorni, ma non ad ore. In questi casi, tuttavia, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni.

Se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita o dall’ingresso in famiglia, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

 

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