Il difetto di informazione circa l’andamento dei lavori non può essere rimproverato al datore di lavoro per la sua assenza fisica dal cantiere o per non aver interloquito con il preposto, vittima di infortunio mortale

La vicenda

La pronuncia trae origine da un infortunio mortale occorso in un cantiere, ai danni di un dipendente della ditta che stava eseguendo i lavori edili.
L’incidente si era verificato allorquando un manufatto in cemento prefabbricato, denominato bocca di lupo, aveva ceduto negli ancoraggi alla autogru che lo stava movimentando, cadendo in modo incontrollato e così investendo e schiacciando la povera vittima, che si trovava proprio sul fondo dello scavo ove il manufatto sarebbe stato posizionato.
Di qui l’imputazione per concorso in omicidio colposo al titolare della ditta esecutrice dei lavori. L’accusa era quella di aver violato gli obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri.
Ritenuto responsabile e condannato alla pena di legge, l’imputato presentava ricorso per Cassazione al fine di ottenere l’assoluzione.

La responsabilità colposa del datore di lavoro

In tema di reati colposi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l’adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell’evento.
La responsabilità per colpa, infatti, non si fonda unicamente sulla titolarità di una posizione gestoria del rischio ma presuppone l’esistenza – e la necessità di dare applicazione nel caso concreto a – delle regole aventi specifica funzione cautelare, perché esse indicano quali misure devono essere adottate per impedire che l’evento temuto si verifichi.
Dovere di diligenza e regola cautelare si integrano definendo nel dettaglio il concreto e specifico comportamento doveroso; ciò assicura che non si venga chiamati a rispondere penalmente per il sol fatto di rivestire quella posizione di garanzia, perché in tal modo si configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Il dovere di vigilanza

In altre parole il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli (tanto che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem“, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Ma quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).
L’assunto può essere sintetizzato nel seguente principio di diritto: “l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi“.

La decisione

Nel caso in esame, chiariscono gli Ermellini, il difetto di informazione circa l’andamento dei lavori non poteva essere certo, rimproverato al datore di lavoro per una sua assenza fisica dal cantiere o per non aver interloquito con il preposto.
In realtà il dato rilevante è se e quali misure fossero state previste ed adottate per assicurare che quanto previsto nella valutazione dei rischi fosse osservato.
Sotto tale profilo la corte territoriale avrebbe dovuto indagare sulle direttive impartire al preposto per l’assicurazione dell’osservanza delle misure previste dal documento di valutazione e sulle modalità definite per l’assolvimento dell’obbligo di vigilanza del medesimo.
Ma di siffatta valutazione, nella sentenza impugnata non v’era traccia.
Per questi motivi, i giudici della Cassazione hanno ritento di dover annullare la sentenza di condanna e disporne il rinvio alla corte d’appello per un nuovo esame, da compiersi alla luce di quanto stabilito.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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