La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato riconosciuto il diritto del richiedente a vedersi accreditati i contributi figurativi anche per il periodo in cui aveva svolto lavori socialmente utili presso alcuni comuni calabresi

Invero, l’Inps aveva smesso di riconoscergli tali contributi dal momento in cui aveva cominciato a svolgere i lavori socialmente utili (LSU), ritenendo che, dopo tale data, il ricorrente, non più iscritto alle liste di mobilità, non avesse percepito più alcun assegno dal Fondo per l’occupazione costituito presso l’Inps, ma solo risorse della Regione Calabria; né poteva essergli riconosciuta la contribuzione figurativa, essendo rimasto in LSU oltre il periodo di mobilità ordinaria.
Ma per la corte territoriale si trattava di una vera e propria violazione di legge, dal momento che
con il D.Lgs. n. 468 del 1997, è mutata la disciplina dei lavori socialmente utili.
In particolare l’art. 7 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare i lavoratori titolari di trattamento di mobilità con riconoscimento di un assegno di utilizzo e il diritto alla contribuzione figurativa.
Con il successivo D.Lgs. n. 81 del 2000, sono state poi, ripartite le risorse del Fondo per l’occupazione tra le regioni ed è stata sancita l’utilizzabilità in lavori socialmente utili anche dei lavoratori non iscritti nelle liste di mobilità con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Lo stesso decreto ha anche stabilito che i soggetti utilizzatori di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 3, comma 1, che avevano in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, potevano continuare ad utilizzare i lavoratori in LSU.

Il ricorso del lavoratore

Ebbene, nel caso in esame, la corte territoriale aveva ritenuto che il ricorrente, sebbene non fosse più iscritto nelle liste di mobilità, avesse continuato a lavorare come LSU, dal momento che la Regione Calabria aveva istituito un Fondo regionale per l’occupazione, finalizzato alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati come LSU con conseguente diritto alla contribuzione figurativa utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Secondo la Corte doveva ritenersi, inoltre, irrilevante che l’assegno fosse stato erogato da detto Fondo regionale, piuttosto che dal Fondo gestito dall’Inps con conseguente diritto alla contribuzione figurativa ai fini dell’acquisizione del diritto al pensionamento.

Il ricorso per Cassazione

Ad impugnare la citata sentenza era stata proprio l’Inps che, con un articolato ricorso sottoponeva ai giudici della Suprema Corte la seguente questione di diritto.
Si trattava di accertare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente alla contribuzione figurativa per un periodo durante il quale, – cancellato dalle liste di mobilità e avendo beneficiato integralmente dell’assegno previsto per lavoratori socialmente utili nel termine massimo fissato dal legislatore per il godimento dell’indennità di mobilità – aveva anche usufruito dei benefici previsti e disciplinati dalla L.R. Calabria n. 4 del 2001, per il successivo periodo.
Ebbene, a detta della Cassazione, il mancato riconoscimento dei contributi figurativi al ricorrente non poteva trovare giustificazione nell’avvenuta cancellazione dalle liste di mobilità per aver raggiunto il termine massimo di godimento di tale beneficio atteso che come anticipato, l’istante non era più iscritto in dette liste.
Quanto all’ulteriore questione posta dall’Istituto circa la corresponsione del sussidio a carico del Fondo della Regione Calabria, i giudici della Cassazione hanno richiamato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 8, in base alla quale le risorse del Fondo per l’occupazione gestito dall’Inps sono state ripartite tra le Regioni per essere adibite all’effettuazione di politiche volte alla stabilizzazione del personale LSU.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro, quale Ente gestore del fondo per l’occupazione (oggi Fondo Sociale per occupazione e Formazione L. n. 185 del 2008, ex art. 18, comma 1) e le Regioni interessate stipulano ogni anno delle convenzioni attraverso le quali vengono trasferite alle Regioni le risorse finanziarie da utilizzare per il pagamento delle indennità e degli assegni familiari agli LSU e quindi, così, da consentire la proroga delle attività socialmente utili già in essere.

La decisione

In sostanza la fattispecie in esame andava ricondotta nell’ambito della disciplina speciale mirante alla stabilizzazione dei numerosi LSU operanti nella pubblica amministrazione oltre i termini della iscrizione nelle liste di mobilità.
Ed infatti il ricorrente, disoccupato e non più iscritto in tali liste, rientrava in detta disciplina speciale mirante alla stabilizzazione del personale occupato in LSU presso enti locali, i quali, sulla scorta di convenzioni tra le Regioni ed il Ministero del lavoro, avevano potuto continuare ad utilizzare i lavoratori socialmente utili corrispondendo agli stessi i Fondi ottenuti dal Ministero.
Le Regioni – concludono gli Ermellini – sono tenute, a loro volta, a trasferire i detti Fondi all’INPS, in possesso degli strumenti per verificare se il lavoratore interessato possa continuare a fruire del sussidio, cosicché, l’Inps, cui sono girati i fondi erogati dal Ministero e dalle Regioni, resta tenuto al riconoscimento della contribuzione figurativa non ravvisandosi valide ragioni per escludere tale obbligo.
Per tali ragioni il ricorso dell’Inps è stato respinto ed è stata, invece accolta l’istanza del lavoratore.

La redazione giuridica

 
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4 Commenti

  1. – 1994 Ministro del Lavoro Treu – Iniziano i lavori socialmente utili. Sono lavoratori provenienti dalla mobilità L. 223/91
    – Da anni, indispensabili, nei Comuni, hanno sostituito completamente i dipendenti fissi IN TUTTI I SETTORI, con tanto di professionalità;
    – I Comuni hanno risparmiato centinaia di migliaia di euro e RISANATO I BILANCI e sopperito ai tanti tagli statali. Tutto Gratis;
    – Solo nel 2008 stabilizzazioni ma solamente part-time –
    – E’ un vero Lavoro nero legalizzato dallo stato, – Senza Contributi previdenziali, questi lavoratori saranno i prossimi poveri – Riconoscendoli i contributi già una buona parte potrebbe andare in pensione. Numerose le richieste legali ma l’INPS TACE. Potete voi farci sapere qualche cosa. Io sono un lavoratore LSU dal 1995, nn ho contributi ma con un coordinamento ne rappresento più di 400. Aspetto Vs notizie. Grazie.

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