Se oggetto di pignoramento (o di sequestro) è il denaro giacente su un conto bancario, l’istituto di credito è tenuto a corrispondere al creditore assegnatario non soltanto l’importo disponibile alla data di notifica dell’atto, ma anche gli interessi nel frattempo maturati, nella misura stabilita nel contratto bancario

È quanto emerge dall’ultima sentenza della Terza Sezione Civile della Cassazione (n. 15308/2019) che, pronunciatasi sulla vicenda in esame, ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili di accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 c.c.”.

La vicenda

Nell’ambito di un procedimento penale, il Tribunale di Lucca disponeva un sequestro conservativo a tutela dei crediti vantati dalle parti civili nei confronti degli imputati. Tale sequestro veniva eseguito su conti correnti, depositi e valori mobiliari giacenti presso la Banca.

A seguito della condanna provvisionale, il sequestro si convertiva in pignoramento e il giudice dell’esecuzione conferiva mandato ad un c.t.u. di effettuare la ricognizione delle somme sequestrate, per versarle in un unico libretto di deposito bancario.

Nel corso di questa operazione il c.t.u. rilevava che l’istituto di credito aveva trattenuto per sé le spese di custodia (per un importo complessivo di Euro 3.435,00) e non aveva corrisposto gli interessi (dal 1992 al 2003) sulle somme depositate.

Inutilmente sollecitata la Banca alla corresponsione di tali somma, il giudice dell’esecuzione disponeva infine, l’assegnazione delle sole somme versate sul libretto.

Cosicché l’avvocato e procuratore speciale di tutte le novanta parti civili nel medesimo procedimento penale, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, la Banca chiedendone la condanna al pagamento degli interessi e delle spese di custodia citate.

L’istituto di credito resisteva alle pretese azionate, sostenendone l’infondatezza.

Il quesito giuridico

La questione di diritto di particolare interesse è, dunque, se le somme sottoposte a sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) producano interessi ai sensi dell’art. 1282 c.p.c..

La questione – osservano gli Ermellini – si estende alle somme pignorate, posto che il sequestro conservativo su crediti si effettua nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678 c.p.c., comma 1) e si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva (art. 685 c.p.c.).

Ebbene, “qualora il denaro di spettanza del debitore esecutato non sia nella sua immediata disponibilità, ma costituisca oggetto di una prestazione che in suo favore deve essere seguita da un terzo, al pignoramento si procede nelle forme di cui all’art. 543 c.p.c.. In questo caso, l’oggetto del pignoramento non è il denaro contante, bensì il credito, come testualmente chiarito dallo stesso art. 543 c.p.c., comma 1, nonché dagli artt. 552, 553 e 554 c.p.c.”.

Una volta chiarito che il pignoramento presso terzi ha ad oggetto un diritto di credito, consegue che lo stesso va assegnato in pagamento (ovvero venduto, nell’ipotesi prevista dall’art. 553 c.p.c., comma 2) con tutte le caratteristiche degli accessori che derivano dalla sua fonte.

Pertanto, qualora il credito pignorato tragga origine da una fonte che prevede il decorso degli interessi, anche questi devono intendersi inclusi nell’oggetto del pignoramento.

La decisione

Del resto – chiariscono gli Ermellini -, anche per il pignoramento di crediti deve trovare applicazione quanto previsto dall’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Qui i frutti sono quelli civili indicati dall’art. 820 c.c., comma 3, ossia gli interessi del capitale.

Consegue, in conclusione, che qualora il terzo pignorato sia tenuto a corrispondere gli interessi al debitore esecutato, gli stessi vanno riconosciuti anche a vantaggio del creditore pignorante.

La debenza degli interessi, in tal caso, dipende dei criteri fissati dall’art. 1282 c.c., e la loro misura è stabilita nel titolo del credito pignorato.

Quindi se, come nel caso di specie, costituisce oggetto di pignoramento (o di sequestro) il denaro giacente su un conto bancario, l’istituto di credito, costituito custode in quanto terzo pignorato (art. 546 c.p.c.), è tenuto a corrispondere al creditore assegnatario non soltanto l’importo disponibile alla data di notifica dell’atto, ma anche gli interessi nel frattempo maturati, nella misura stabilita nel contratto bancario.

La redazione giuridica

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