Ma serve davvero la legge Bianco-Gelli? Oltre alla non realizzazione dei più importanti decreti attuativi, perché non si applica ciò che può essere applicato da subito?

Evviva la legge Bianco-Gelli! Una svolta…negativa simile a un parto distocico, non digerito, in primis, dai giudici.

L’ordinanza che si riporta di seguito ne è un esempio. Il procedimento obbligatorio del 696bis dovrebbe durare sei mesi e il giudice fissa la prima udienza a nove mesi, precisando che il tutto viene fatto ai “fini del contenimento dei tempi di durata del procedimento”!

Sappiate che si tratta di un caso che ha visto coinvolta, nello stragiudiziale, anche la compagnia di assicurazione; ma che ad oggi non ha dato, malgrado i solleciti, alcun riscontro.

E poi, come appare evidente dal tenore dell’ultima parte dell’ordinanza, gli attori non debbono azzardarsi a chiamare in giudizio l’esercente la professione sanitaria (il medico) poiché tanto la chiamata verrebbe respinta!

Eppure nella stessa sezione del tribunale altro giudice ha affermato l’esatto contrario, ossia l’ammissione della chiamata della compagnia in quanto questa è la volontà del legislatore.

Cari giuristi, giudicate voi e scrivete a galipo@libero.it per farmi sapere se la mia riflessione sia follia o cosa giusta.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 

Ordinanza

“Il Giudice dott. Fenomenix, letti gli atti ed il ricorso che precede,

visto l’art. 696 bis, visto l’art. 8 della l.8.3.2017 n.24,

atteso che non è consentito al ricorrente procedere con azione diretta nei confronti dell’assicurazione del convenuto, quand’anche esistente e nota, non essendo ancora stato emanato il decreto di cui al decreto di cui all’articolo 10, comma 6 della predetta legge;

atteso che al fine di contenere i tempi di durata del procedimento, il giudice valuterà l’ammissibilità e l’opportunità della eventuale chiamata in causa dell’assicurazione del convenuto, da parte dello stesso, anche in relazione alla sollecitudine della costituzione e della chiamata; in ogni caso esclusa la chiamata in causa dell’esercente della professione sanitaria;

P.Q.M.

DISPONE la comparizione delle parti, per l’udienza   del  3.12.2018  h.9,45 con termine perentorio fino al 30.6.2018 per la notifica, a cura dei ricorrenti, del ricorso e del decreto alla controparte.

FARE AVVISO

lì 26/03/2018

Il Giudice

Fenomenix”

 

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