In tema di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, l’obbligo di diligenza gravante sul difensore gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio

La vicenda

Un processo penale in materia di abusivismo edilizio. L’imputato, condanno in primo e secondo grado di giudizio, impugnava la decisione della corte d’appello di Napoli, dinanzi ai giudici della Cassazione.
Con un primo motivo la difesa deduceva il vizio di motivazione con riferimento all’ordinanza pronunciata dal giudice di primo grado che aveva ritenuto non legittimo un impedimento del difensore, anche se sufficientemente documentato e tempestivamente segnalato.
Ed invero, l’avvocato aveva dedotto di non poter prendere parte all’udienza, in difesa del suo assistito, perché impegnato in un’altra causa nel diverso Tribunale di Nocera Inferiore.
Sul punto si sono espressi anche i giudici della Cassazione, i quali tuttavia, non hanno accolto il motivo di ricorso perché inammissibile.

Ed invero la sentenza della Corte d’appello era logica e immune da vizi.

L’istanza di legittimo impedimento non meritava di essere accolta vista la contiguità geografica tra gli uffici giudiziari nei quali il difensore aveva avuto udienza lo stesso giorno, oltre alla circostanza che il processo nel diverso Tribunale di Nocera Inferiore non avesse particolari profili di urgenza.
E’ stato sufficiente ricordare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell’impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio».
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
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