La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, in quanto volto a comprimere la libertà di autodeterminazione della propria salute, l’invito giudiziale rivolto alla madre, di seguire un percorso psicoterapeutico di aiuto alla genitorialità

La vicenda

Con proprio decreto la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato il provvedimento adottato dal giudice di primo grado con cui era stato prescritto a due coniugi, in causa tra loro per l’affidamento della loro figlia minore, di intraprendere, con la massima urgenza, un percorso psicoterapeutico al fine di superare le criticità riscontrate nell’esercizio del ruolo genitoriale.

La questione è interessante perché pone in rilievo il necessario contemperamento tra due diritti, entrambi di rilievo costituzionale, l’uno quello del genitore all’ autodeterminazione e alla libera scelta circa la propria salute e, l’atro, quello del minore, ad un percorso di sana crescita.

Tuttavia, la corte d’appello di Perugia aveva ritenuto che la predetta prescrizione del Tribunale, in quanto disposta nell’esclusivo interesse del minore -, essendo funzionale al superamento delle criticità emerse nel rapporto madre –figlia – avrebbe dovuto intendersi quale “invito giudiziale” rivolto alla madre, essendo comunque rimesso alla libera autodeterminazione di quest’ultima accoglierlo o disattenderlo.

A portare la vicenda dinanzi ai giudici della Cassazione, è stata proprio la donna, la quale lamentava che se il giudice di primo grado avesse voluto imporre una prescrizione, un vero e proprio obbligo di intraprendere il predetto percorso terapeutico; dall’altra parte, il giudice dell’appello, nel declassare la precedente prescrizione a “invito giudiziale” non ne avesse eliminato l’illegittimità di fondo, venendo a condizionare la volontà del genitore in ordine al sottoporsi a trattamenti che la Corte costituzionale vuole incoercibili e così incidendo sulla propria libertà di autodeterminazione.

Il motivo è stato accolto.

Già in passato la Suprema Corte ha statuito che la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporti comunque un condizionamento, contrario agli art. 13 e 32, comma 2, Cost.: mentre, infatti, l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica del provvedimento giudiziale nell’interesse del minore, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico è connotata da finalità, estranea al giudizio, ossia quella di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Analogamente, nel caso di specie, i giudici Ermellini hanno osservato che, se da una parte il decreto impugnato non avesse imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere siffatto percorso psicoterapeutico per superare le criticità del suo rapporto con la figlia, avendo esplicitato che si trattasse di un mero invito giudiziale, era indubbio che tale statuizione integrasse una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura delle propria salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione.

La sentenza impugnata è stata pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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