La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione, pertanto la liquidazione dei compensi al difensore spetta anche quando l’assistenza tecnica non è prevista dalla legge come obbligatoria

La vicenda

Nel 2015 il Tribunale di Bari aveva confermato il provvedimento del Giudice tutelare di Bari col quale era stata rigettata l’istanza di liquidazione del compenso al difensore, sul presupposto che trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, esso non fosse dovuto.

Ebbene, “nel caso di specie il provvedimento di nomina del giudice tutelare si era risolto nella nomina di un amministratore di sostegno per l’assistenza nel compimento di singoli atti, specificamente indicati, senza incidere sull’esercizio di diritti fondamentali del beneficiario, sicché essendosi svolto il procedimento secondo il suo modello legale tipico non richiedeva l’assistenza di un difensore, potendo essere introdotto dalla parte personalmente, mentre l’istituto del patrocinio a spese dello Stato trova applicazione soltanto nei casi in cui l’interessato sia parte di un procedimento per cui l’assistenza del difensore è per legge necessaria”.

Ma è proprio cosi?

La Cassazione ha più volte affermato che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria (Cass. n. 30069 del 2017).

Ciò trova conferma nel fatto che il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, recante disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicura la difesa alle persone non abbienti non solo “nel processo civile”, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore”; non solo quindi, con riferimento a questi ultimi, nel caso in cui la presenza del difensore sia imposta dal tipo di procedimento, ma anche nei casi in cui essa dipenda dalla scelta dell’interessato, sul presupposto che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non sia dichiarata come obbligatoria dalla legge l’interessato può comunque farsi assistere da un avvocato.

Una simile conclusione, “oltre a discendere dalla lettera della legge, – aggiungono gli Ermellini – appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24 Cost., comma 3, è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari. Posizione di parità che si sostanzia, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, anche nell’esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti”.

Per tali ragioni, la decisone impugnata è stata cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che provvederà alla liquidazione elle spese.

La redazione giuridica

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