Contro il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, il conducente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Milano; nel giudizio si costituiva anche il comune meneghino depositando gli atti relativi all’accertamento

L’opponente, eccepiva la decadenza dell’Amministrazione dalla produzione documentale, in quanto la costituzione era avvenuta tardivamente, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Ma il giudice di primo grado rigettava tale opposizione, rilevando che l’anzidetto termine, accordato alla Amministrazione per il deposito dei documenti, non deve intendersi perentorio.
Il Tribunale di Milano confermava la sentenza, cui seguiva il ricorso per Cassazione.
Ci si domanda se il termine di 10 giorni, accordato alla PA per la produzione documentale in un procedimento di opposizione a verbale di contestazione del codice della strada sia previsto a pena di decadenza.
Come noto, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, «le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione de codice della strada si cui all’art. 204-bis del d.lgs n. 285/1992, sono regolate dal rito del lavoro (…)».
A tal proposito il ricorrente, aveva fatto menzione dell’art. 2 del d.lgs. n. 150/2011 che contiene un elenco delle norme del rito lavoro non applicabili alle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento del codice della strada. Tra queste compare, l’art. 416 c.p.c. sulla costituzione del convenuto.
Perciò, in assenza di diversa disposizione dell’art. 7, la costituzione dell’amministrazione – per il ricorrente – doveva intendersi soggetta al termine di cui all’art. 416 c.p.c., con conseguente decadenza della produzione documentale effettuata oltre tale termine.

Ma i giudici della Cassazione non hanno accolto il motivo di ricorso.

La decisione impugnata era, infatti, in linea con il consolidamento orientamento giurisprudenziale secondo cui «le norme processuali contenute nell’art. 416 c.p.c. non sono state modificate da alcuna disposizione del D.Lgs. n. 150/2011 art. 7 e, quindi, devono ritenersi applicabili anche nei confronti dell’Amministrazione convenuta, che non si costituisce in giudizio o che si costituisce tardivamente o che costituendosi tempestivamente non indichi, nella memoria di costituzione, i mezzi di prova o non depositi contestualmente la documentazione della quale intenda avvalersi. In tali casi la sanzione prevista è la decadenza».
Quanto al termine di costituzione in giudizio per la stessa Amministrazione, in passato non si è mai dubitato che il termine di 10 giorni, ad essa assegnato per il solo deposito di documenti relativi all’atto sanzionatorio, non avesse natura perentoria, proprio perché, tra l’altro, esso consente una più compiuta conoscenza da parte del giudice e della stessa parte opponente di tutto ciò che è stato accertato e valutato dall’amministrazione ai fini della adozione e notifica di quella sanzione.
Ebbene, la nuova normativa, da un lato, indica un termine per il deposito in giudizio della documentazione strettamente inerente l’atto opposto (comma 7) e, dall’altro, rende applicabile (comma 1), l’art. 416 c.p.c. con le relative preclusioni alla documentazione da produrre, di cui l’Amministrazione intenda avvalersi.
Si tratta quindi, di una diversa documentazione comprendente non solo quella strettamente connessa all’atto impugnato, ma anche di tutti quegli atti di cui l’Amministrazione intenda avvalersi in giudizio e dunque, più ampia della prima.

Ciò detto, non restava che verificare la natura, perentoria o meno del termine di 10 giorni previsto dal comma 7.

Ebbene, per i giudici del Supremo Collegio, tale termine deve essere qualificato come ordinario, sia in ragione dell’assenza di una specifica previsione in senso diverso, sia in ragione degli arresti giurisprudenziali ormai consolidati al riguardo.
Ne deriva che nel giudizio di opposizione contro il verbale di infrazione al codice della strada, il comune non decade se non si costituisce entro il predetto termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Il ricorso è stato perciò, respinto e confermata la sanzione irrogata in via definitiva.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
MANTO STRADALE DISSESTATO: IL COMUNE RIPARA I LUOGHI SUBITO DOPO L’INCIDENTE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui