In vigore le nuove regole dell’Aeegsi. Tra le novità figura anche l’obbligo per i fornitori di utilizzare prima i consumi effettivi a fronte di quelli stimati

Dal primo gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove regole dell’Aeegsi – Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – per il miglioramento del processo di fatturazione nei confronti di tutti i clienti domestici e dei piccoli consumatori.
Tra le principali novità figura il sistema di conteggio dei consumi; la nuova disciplina, infatti, ha l’obiettivo di ridurre le cosiddette ‘fatture miste’, ovvero quelle frutto della combinazione tra letture effettive e stimate. Il fornitore di energia, d’ora in avanti, avrà l’obbligo di utilizzare prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e comunicati dal cliente, e solo successivamente, quelli stimati dallo stesso venditore. Conseguentemente, viene intensificato il ricorso all’autolettura, con la definizione di un arco temporale all’interno del quale i clienti potranno comunicarla. Il venditore avrà l’obbligo di prenderla in carico e di trasmetterla al distributore per la validazione che, salvo errori palesi, deve avvenire entro quattro giorni. In via generale, inoltre, viene vietata la fatturazione anticipata dei consumi, ossia di quelli successivi alla data di emissione della fattura.
Un’altra importante aspetto della nuova regolamentazione è quello relativo ai tempi di emissione delle fatture di luce e gas, che dovrà avvenire non oltre i 45 giorni solari successivi al giorno dell’ultimo consumo fatturato. In caso di superamento di tale termine, il cliente si vedrà automaticamente riconosciuto e accreditato nella prima fattura utile un indennizzo crescente, dai 6 ai 60 euro in base ai giorni di ritardo. Stesso discorso vale per i giorni solari di ritardo in caso di fatturazione di chiusura derivante da cambio fornitore, voltura o disattivazione. In questo caso l’indennizzo varia dai 4 ai 22 euro. In determinati casi, inoltre, è previsto a favore del cliente un ulteriore indennizzo pari a 35 euro anche da parte del distributore; si tratta ad esempio del caso in cui non venga messa a disposizione la lettura utile alla cessazione della fornitura in tempo congruo (30 giorni dalla fine della fornitura) affinché il fornitore possa emettere la fattura di chiusura.
Con le nuove regole viene ampliato poi l’obbligo di rateizzazione a carico dei fornitore, con estensione anche al mercato libero nei casi di fatture con importi anomali e di mancato rispetto, anche solo episodico, della periodicità di fatturazione. In merito a questo secondo aspetto, inoltre, viene prevista una maggiore frequenza nell’emissione delle bollette di luce e gas (bimestrali per i domestici e piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori, ecc.) con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del cliente sui propri consumi.
 
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