L’onere della prova a carico del lavoratore che agisce per il risarcimento integrale del danno patito per malattia professionale causata da un infortunio sul lavoro, consiste nel provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non la colpa del datore di lavoro

La vicenda in commento, decisa dalla Cassazione con una recentissima decisione della sezione Lavoro pubblicata l’8 gennaio, trae origine dal ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso di una lavoratrice che conveniva in giudizio il datore di lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti a malattia professionale e all’accertamento della illegittimità del licenziamento che le era stato intimato.

In questa sede tralasciamo la contestazione inerente il licenziamento per porre l’attenzione sull’accertamento dei diritto al risarcimento dei danni per malattia professionale.

Si premette che, in caso di malattia professionale, la responsabilità del datore di lavoro permane relativamente al danno morale, non coperto dall’indennizzo dell’INAIL e, quanto al danno biologico, per la differenza tra quanto viene erogato dall’INAIL quale risarcimento della compromissione del diritto alla salute e quanto di spettanza del lavoratore in base ai criteri di determinazione del danno, il cosiddetto danno differenziale.

Il Tribunale trevigiano aveva respinto le domande della lavoratrice e così pure la Corte di Appello di Venezia accertando che per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalle modalità di svolgimento delle mansioni era risultato che costei dal 1988 aveva svolto in maniera solo occasionale la movimentazione manuale dei pazienti non autosufficienti, mentre la patologia lombare, che lamentava, si era manifestata a distanza di tre anni, inoltre le allegazioni circa lo svolgimento delle mansioni di pulizia, la composizione dei detergenti e la nocività dell’ambiente di lavoro erano del tutto generiche ed infine per quanto concerneva la sindrome del tunnel carpale “i capitoli di prova non offrivano elementi per affermare la natura ripetitiva delle mansioni, non essendone descritte le modalità di svolgimento”.

Il ricorso per Cassazione

La controversia pertanto approdava in Cassazione per impulso della lavoratrice e veniva decisa con la sentenza n. 195 pubblicata l’8 gennaio 2019.

La ricorrente proponeva tre motivi e, per quanto di interesse, in sintesi con il primo lamentava che il giudice di merito aveva omesso di esaminare la “copiosa documentazione” comprovante la grave patologia degenerativa e il nesso causale con l’attività professionale svolta alle dipendenze dell’Istituto con riferimento, in particolare, alla movimentazione dei pazienti, con un secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. “tutela delle condizioni di lavoro” e 1218 c.c. “responsabilità del debitore” in quanto, a suo dire, era stato richiesto alla ricorrente di provare l’inadempimento del datore di lavoro alle prescrizioni dell’art. 2087 c.c. mentre, trattandosi di responsabilità contrattuale, la ricorrente aveva solo onere di provare il danno e il nesso causale con l’attività lavorativa, spettando al datore l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il danno.

La Corte di piazza Cavour ha respinto il ricorso confermando la sentenza della Corte di Appello.

Quanto al primo motivo, rileva la sezione lavoro, come le Sezioni Unite hanno chiarito, sentenza n. 8053 del 2014, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Pertanto la difesa del ricorrente era tenuta a indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, mentre il ricorso si limita a denunciare l’erroneità della sentenza per avere escluso il nesso causale tra la patologia degenerativa rachidea e l’attività professionale, lamentando l’inadeguato o erroneo esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e rinviando agli atti per supportare la riconducibilità delle altre due patologie lamentate all’ambiente lavorativo e alle condizioni di svolgimento delle mansioni. Secondo la Corte il motivo non è ammissibile in quanto “la censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, nella sostanza, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa”.

La prova del nesso causale

Il focus della decisione in commento va sottolineato in relazione al secondo motivo di impugnazione: la giurisprudenza costante di legittimità pone a carico del lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 del codice civile che disciplina la responsabilità contrattuale.

La Corte di appello non aveva ritenuto dimostrato, dalle allegazioni della ricorrente, il nesso causale tra le mansioni e la patologia sottolineando che erano trascorsi ben tre anni circa, tra il momento del mutamento delle mansioni con il passaggio ad una movimentazione solo occasionale del pazienti non autosufficienti e la diagnosi della patologia lombare ritenendo non sufficiente la documentazione per ritenere sussistente il nesso causale.

Sempre il giudice di appello aveva valutato come generiche le allegazioni inerenti la presunta insalubrità dell’ambiente lavorativo e circa l’uso dei detergenti per cui non era dimostrato il nesso causale tra le mansioni svolte e la patologia oculare ed infine, aveva reputato carenti anche le indicazioni probatorie della lavoratrice in ordine alla ripetitività delle mansioni tali da ritenersi riconducibile ad esse la sindrome del tunnel carpale come malattia professionale.

Mancava, dunque, la prova, per la tutela del lavoratore sul posto di lavoro prevista dall’art. 2087 c.c. dell’inadempimento del datore di lavoro.

Il ricorso della lavoratrice per malattia professionale è stato, così, rigettato con condanna alle spese del giudizio.

Avv. Luigi De Valeri

(Foro di Roma)

 

Leggi anche:

INFORTUNIO SUL LAVORO E PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

 

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui