Ipoacusia acuta denunciata da un lavoratore quale malattia professionale contratta nel 1999. La Cassazione chiarisce i termini dell’applicabilità della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 38/2000

Nel caso di menomazione conseguente ad una malattia professionale denunciata in epoca antecedente il 25 luglio 2000, deve trovare applicazione la disciplina del t.u. n. 1124/1965 e non quella dettata dal d.lgs n. 38/2000, poiché tale data funge da discrimine temporale tra l’applicazione del precedente o del successivo sistema indennitario”.

La vicenda

La Corte di Appello di Lecce aveva riformato la sentenza di primo grado e, accertato l’eziologia professionale dell’ipoacusia denunciata dal lavoratore il 9 luglio del 1999. Per tale ragione aveva riconosciuto al predetto, l’indennizzo per danno biologico nella misura del dieci per cento, con decorrenza dalla data indicata, oltre interessi.
Avverso tale sentenza, aveva presentato ricorso per Cassazione l’INPS, affidandosi ad un unico e articolato motivo.
Nella specie, l’Istituto di previdenza aveva denunciato la violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare, del discrimine temporale, per l’applicazione della predetta normativa, indicato nel 25 luglio 2000, con conseguente applicazione del regime precedente agli eventi dannosi antecedenti.

Il ricorso è stato accolto.

Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 6 prevede che “Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale”.
“Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata”.
L’intero comma 6 della citata norma, disciplina la fattispecie degli infortuni sul lavoro verificatisi o delle malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3), seguite da eventi lesivi sotto il nuovo regime, e distingue due diverse ipotesi, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario.

Nella specie, era incontroverso che l’evento dannoso fosse collocabile in epoca antecedente al discrimine temporale del 25 luglio 2000.

Doveva perciò, farsi applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 e, dunque, la riduzione dell’attitudine al lavoro in misura pari o superiore all’11 per cento.
La Corte ha pertanto, accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
INFORTUNIO SUL LAVORO: LA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui