Le controversie tra un paziente e una struttura del Ssn, in caso di malpractice sanitaria, rientrano nel novero di un rapporto professionista-consumatore se i costi della prestazione sono in capo all’utente

Nei casi di malpractice sanitaria, il paziente può invocare il foro del consumatore laddove si qualifichi come “consumatore” addebitando all’azienda ospedaliera la qualifica di “professionista”. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15369/2017.

Come richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanza n. 27391/2014), le controversie tra un paziente e una struttura del Ssn rientrano nel novero di un rapporto professionista-consumatore. Ma solamente laddove i costi della prestazione siano in capo all’utente e non al S.S.N. medesimo

I Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati su ricorso presentato da un privato cittadino. L’uomo lamentava il mancato riconoscimento, in sede di merito, della competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiedeva.

Il ricorrente, in particolare, riteneva  che la disciplina da applicare fosse quella contenuta nell’art. 33, II comma lettera U del decreto legislativo n. 206/2005.

Il cosiddetto Codice del Consumo, stabilisce una presunzione di vessatorietà delle clausole contrattuali che statuiscono come foro competente località diverse da quella di residenza o di domicilio del consumatore.

Il giudice a quo aveva invece ritenuto che il caso rientrasse nella regolamentazione prevista dall’art. 44 della stessa legge. In base a tale disposizione, per i contratti negoziati nei locali commerciali vige la disciplina per il settore del commercio di cui al decreto legislativo n. 114/1998.

Tale decreto non contiene nessuna regola per quanto riguarda competenza territoriale. Pertanto, per il Tribunale, risultava inapplicabile al caso in questione la clausola del foro del consumatore.

La Suprema Corte ha invece sancito il principio per cui l’art. 33 del Codice del Consumo debba applicarsi sempre, indipendentemente dal luogo (locale commerciale o meno) in cui il contratto sia stato negoziato. Lo illustra l’avv. Francesco Carraro nell’articolo “La malasanità e il foro del consumatore”.

 

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