La mancata prova del licenziamento, il cui onere incombe sul lavoratore, non comporta di per sé l’accoglibilità della tesi – eventualmente sostenuta dal datore di lavoro – della sussistenza delle dimissioni o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, il rapporto di lavoro deve ritenersi sussistente

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (n. 14202/2018) ha confermato la sentenza di merito. Sebbene in giudizio fosse emersa la circostanza della mancata prova del licenziamento da parte del datore di lavoro, era stata accertata la volontà della dipendente di abbandonare volontariamente la sua posizione.

Il caso

La corte di Appello di Palermo, all’esito del giudizio di secondo grado aveva confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata l’impugnazione di licenziamento orale proposta da una farmacista nei confronti del proprio datore di lavoro, in considerazione dell’esito dell’istruttoria, che aveva consentito di accertare che il rapporto fosse cessato non a seguito di licenziamento orale, ma per abbandono volontario del posto di lavoro da parte della lavoratrice.

La Corte riteneva che il datore avesse compiutamente assolto l’onere probatorio, su di lui ricadente, di dimostrare la sussistenza di circostanze di fatto indicative dell’intento della controparte di recedere spontaneamente dal rapporto. La stessa, infatti, dopo avere abbandonato la propria posizione, non aveva più manifestato interesse di farvi ritorno.

Ella non era d’accordo e decideva così di rivolgersi ai giudici della Cassazione per il riconoscimento dei propri diritti.

I motivi di impugnazione

Con un primo motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia da parte dei giudici di merito, sull’eccezione da essa stessa sollevata e relativa all’assenza di prova scritta delle dimissioni che gravava su parte datoriale allegare (in applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 79, comma 2, c.c.n.l., artt. 1352 e 1324 c.c.).

Parimenti vi sarebbe stata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1352 e 1324 c.c., in correlazione con l’art. 79, comma 2, c.c.n.l. dei dipendenti delle Farmacie private, per avere la Corte di merito, ritenute integrate le dimissioni orali in un’ipotesi in cui era prevista, ai fini della validità delle stesse, la forma scritta ad substantiam.

Altro punto controverso, quello relativo all’onere della prova: i giudici dell’appello avrebbero erroneamente fatto gravare sulla ricorrente l’onere di provare l’avvenuto licenziamento, non spendendo alcuna parola in ordine alla manifestazione univoca di volontà di recesso della lavoratrice ed all’idoneità della sua comunicazione delle dimissioni, con ciò violando i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell’onere della prova.

La decisione dei giudici della Cassazione

Per i giudici della Cassazione, la mancata prova del licenziamento non comporta di per sè l’accoglibilità della tesi – eventualmente sostenuta dal datore di lavoro – della sussistenza delle dimissioni del lavoratore o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, per quanto di ragione (in relazione anche al principio della non maturazione del diritto alla retribuzione in difetto di prestazioni lavorative, salvi gli effetti della eventuale “mora credendi” del datore di lavoro rispetto alle stesse), tenuto presente anche che, quando è chiesta la tutela (cosiddetta reale) di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 o alla L. n. 604 del 1966, art. 2, l’impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione (cfr. in tali termini, Cass. 6727/2001)

È per tali ragioni che il ricorso della dipendente è stato rigettato in favore della farmacia datrice di lavoro.

Sabrina Caporale

 

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