La Legge 412/91 stabilisce l’obbligo della nomina di un direttore sanitario per studi medici ed odontoiatrici.
Queste sono le mansioni: “Il direttore sanitario risponde personalmente dell’organizzazione tecnica-funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera”.
Il D.S. dovrà occuparsi dell’ organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari; dell’ assegnazione ai singoli servizi del personale ausiliario, sanitario, tecnico e paramedico; della verifica dei titoli posseduti; della verifica del funzionamento delle attrezzature diagnostiche e terapeutiche, della manutenzione e dei controlli periodici obbligatori per legge; dello smaltimento di rifiuti in conformità; dei processi di disinfezione e sterilizzazione; della prevenzione rischi e sicurezza; del controllo delle segnalazioni obbligatorie per legge; della tutela della privacy e dell’applicazione del consenso informato; della conservazione e controllo della scadenza dei farmaci; della verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria sulla base del Codice Deontologico; dell’ applicazione del DPR 327/04 che prevede l’obbligo della presenza fisica nella struttura per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico; del controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico.
Per quanto concerne l’attività di medicina estetica da parte di un odontoiatra, l’utilizzo dei FILLERS dovrebbe riguardare solo il terzo medio del viso e la somministrazione deve essere eseguita previo consenso informato specifico e con un’anamnesi del paziente per eventuali allergie. Il D.S. è responsabile della scelta del prodotto utilizzato, del tipo ed del tempo di somministrazione; della scelta dell’operatore impegnato, della zona del trattamento e del consenso infornato e delle raccomandazioni domiciliari in concorso con l’operatore.
Come possiamo notare, le responsabilità coprono tutte le attività svolte in uno studio odontoiatrico e quindi la sorveglianza deve essere costante e vigile. Troppo spesso neolaureati accettano l’incarico di direttore sanitario per un misero compenso, senza conoscere tutte le normative alle quali si espongono e quindi dei rischi.
Per tutelarsi sul mercato esistono molte Polizze di R.C.P. che coprono il “rischio” di direttore sanitario. Ciò non vuol dire esenzione dal seguire le procedure ed una vigilanza attiva. La presenza sempre più frequente negli studi odontoiatrici di consulenti “esterni” saltuari e promiscui complica la verifica di tempi e modalità degli interventi e spesso anche l’identità dei sanitari. Per tutelarsi è consigliabile richiedere ad ogni singolo professionista la documentazione dei titoli posseduti ed una copia della Polizza personale di responsabilità professionale (verificandone la scadenza), mantenendo un elenco aggiornato con la sottoscrizione di un contratto di collaborazione.
Uno dei problemi riscontrati riguarda la stesura e la compilazione della cartella clinica che spesso è incompleta e non riporta con diligenza i nominativi dei sanitari impegnati. Questo comporta inevitabilmente difficoltà quando, creato un danno al paziente, devono essere ricostruiti fatti ed i dati degli operatori.
Altra problematica riguarda la fatturazione delle prestazioni; la fatturazione non è spesso diretta tra operatore e paziente, ma di regola è emessa dalla struttura al paziente e dall’operatore alla struttura con ritenuta d’acconto sul compenso percepito. Il direttore sanitario è responsabile delle veridicità e della completezza dei dati inseriti e della mancanza del consenso informato che, in caso di assenza, può attivare frequentemente una franchigia del 10% sulla rimunerazione del danno a scapito dell’operatore.
Quindi, in considerazione dei fatti esposti, si evidenzia di utilizzare molta attenzione prima di accettare un incarico così oneroso per le conseguenze penali nel caso di omissioni nella gestione dello studio.
E’ da rilevare, infine, che le ultime direttive limitano la possibilità della direzione sanitaria ad una sola struttura, poiché esiste l’obbligo di presenza, non cumulabile con altri incarichi.
 

dott. Eugenio Parini
Medico Chirurgo
Specialista in Odontostomatologia
Perfezionato in Odontoiatria Forense

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