Il fatto che il comune, nei giorni immediatamente successivi all’incidente, ripari il manto stradale dissestato  può essere considerata, circostanza idonea a provare la pericolosità oggettiva dei luoghi?

Con atto di citazione la ricorrente conveniva in giudizio un comune lombardo al fine si sentirlo condannare al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, a seguito della sua caduta a terra a causa del manto stradale dissestato.
Si costituiva in giudizio l’ente locale, negando la propria responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per inidoneità del dissento del mando stradale a causare il danno patito dalla parte attrice, eccependo al contrario la responsabilità della danneggiata (ai sensi dell’art. 1227 c.c.) la quale, con la sua condotta distratta e negligente, aveva concorso a determinare l’evento.

Il Tribunale di Como ha accolto la domanda attorea in quanto fondata.

In materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale, in custodia del Comune di competenza, la giurisprudenza di legittimità, ha indicato con chiarezza come l’onere del danneggiato sia di “dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
In altre parole, “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile” (Cass. n. 15761/2016).

Ebbene, nel caso in esame, non vi era alcun dubbio circa la responsabilità del comune per il fatto oggetto di causa.

Ed invero, la circostanza che aveva generato la sua responsabilità, ossia il totale dissesto del manto stradale era stato compiutamente provato in giudizio, anche attraverso l’esame dei testi che avevano confermato la dinamica della caduta descritta nell’atto di citazione e, attraverso i quali, era stato possibile escludere l’asserita condotta colposa della vittima.
Particolarmente significativa poi, era stata la circostanza, riscontrata grazie al corredo fotografico in atti, che il Comune stesso, nei giorni immediatamente successivi al verificarsi dell’evento, fosse intervenuto con interventi manutentivi di rifacimento del manto stradale, così implicitamente riconoscendo la oggettiva pericolosità dei luoghi.

La redazione giuridica

 
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