La condotta imprudente configura la fattispecie di caso fortuito che interrompe il nesso di causa tra l’evento dannoso e le condizioni della strada

A seguito a una caduta dal ciclomotore dovuta, a suo dire, al fondo stradale dissestato, un uomo agiva nei confronti dell’amministrazione municipale per ottenere la liquidazione dei danni subiti. Il Giudice di pace in primo grado gli dava ragione condannando il Comune al risarcimento in qualità di custode della strada (articolo n. 2051 codice civile).
In secondo grado, invece, il Tribunale riformava la sentenza ritenendo il centauro responsabile della caduta a causa della sua imprudente condotta di guida e, in particolare, dell’eccessiva velocità che lo aveva costretto a una brusca frenata di fronte a un tratto stradale sì dissestato ma anche pienamente visibile.
Tale condotta, a detta del giudice, avrebbe comportato “l’interruzione del nesso causale rispetto alle condizioni della sede stradale” e avrebbe configurato un’ipotesi di ‘caso fortuito’ che escludeva la responsabilità del Comune.
L’uomo, ritenendo ingiusta la decisione, faceva ricorso per Cassazione ma gli Ermellini, con sentenza n. 15399 del 26 luglio 2016, non accoglievano l’istanza ritenendo corretta l’applicazione da parte del Tribunale della norma contenuta nell’articolo 2051 del codice civile.
In particolare, chiariva la Suprema Corte, l’articolo richiamato prevede un’ipotesi di “responsabilità oggettiva” del custode della cosa laddove la cosa in questione arrechi danno a qualcuno; la persona danneggiata, invece, per vedersi accolta la domanda risarcitoria, è tenuta unicamente a dimostrare di aver subito un danno causato direttamente dalla cosa stessa.
Tuttavia, il custode ha la possibilità di fornire una ‘prova liberatoria’ che ne esclude la responsabilità laddove dimostri che il danno si è verificato per ‘caso fortuito’; tale circostanza si può configurare sia in presenza di un evento imprevisto e imprevedibile che sfugge alla sua sfera di controllo, sia se determinato dalla condotta imprudente del danneggiato che con il suo comportamento finisce per dare luogo all’evento dannoso.
Nel caso in esame, i giudici del Palazzaccio hanno accertato quanto già rilevato in secondo grado, ovvero  che era stato proprio danneggiato, con la sua condotta imprudente, a causare l’incidente liberando così il Comune da ogni responsabilità.
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