Per la Corte di Cassazione la durata del matrimonio non attiene al mantenimento ma alla sua quantificazione

Spetta alla moglie il mantenimento dell’ex marito meno benestante anche se sono trascorsi pochi anni dalla celebrazione del matrimonio. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente pronuncia di inizio anno relativa al ricorso presentato da un uomo che si era visto respingere in primo grado e in sede di appello la sua richiesta di contributo dalla coniuge, a causa della brevità del loro rapporto coniugale.
La Suprema Corte, con sentenza n. 275/2017, ha chiarito che il presupposto affinché sia riconosciuto l’assegno di divorzio, è costituito dalla mancanza di redditi adeguati da parte del richiedente o dall’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La durata del matrimonio, secondo gli Ermellini, va considerata, invece, solamente in relazione alla quantificazione del contributo economico e solamente in un secondo momento, una volta accertata l’inadeguatezza del reddito che fa scattare il mantenimento. Tale accertamento, in mancanza di criteri specifici definiti dalla legge, è lasciato all’interpretazione della giurisprudenza.
In ogni caso, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto non corretta la decisione della Corte di secondo grado in quanto fondata esclusivamente sulla durata del matrimonio (nel caso in questione poco più di due anni dalla celebrazione alla separazione di fatto con l’uscita della moglie dalla casa coniugale), anche se precedenti sentenze della stessa Cassazione avevano negato il mantenimento in presenza di matrimoni brevissimi. Tali sentenze, infatti, avevano comunque ribadito il criterio secondo cui la durata del matrimonio non attiene al diritto all’assegno ma alla sua quantificazione. Da qui la decisione dei giudici della Suprema Corte di accogliere il ricorso dell’ex coniuge cassando la sentenza della Corte d’appello.
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