Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti circa l’assegno di mantenimento in caso di matrimonio troppo breve

In caso di matrimonio troppo breve, l’assegno di mantenimento spetta comunque?

A questo proposito si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 402/2018.

I giudici, infatti, hanno stabilito che se il matrimonio troppo breve non ha permesso alla coppia di instaurare un vero rapporto affettivo, poiché evidentemente si è sposata per mero interesse economico, l’assegno va negato.

Nel caso di specie, i giudici avevano respinto la domanda della ex moglie volta a ottenere l’assegno di mantenimento a suo favore.

In sede di merito, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta di mantenimento avanzata dalla donna a seguito della separazione dal marito.

I giudici, infatti, giudici avevano rilevato come il matrimonio fosse durato solo 28 giorni, tra l’altro senza che i coniugi avessero convissuto insieme e senza che si fosse instaurata una vera comunione materiale e spirituale tra loro.

Non solo.

Entrambe le parti si erano accusate di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di un’effettiva unione.

Lui, alto ufficiale dell’esercito USA, avrebbe beneficiato di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio.

Quanto alla donna, lei si sarebbe indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni post-datati. E non è tutto.

Nel corso della brevissima unione, si sarebbe fatta consegnare dal marito anche 110mila dollari in contanti.

In questo contesto, i giudici hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione della donna volta a ottenere una pronuncia a lei favorevole.

La difesa ritiene infatti che la breve durata del matrimonio non precluda il diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo ne sussistano gli elementi costitutivi.

Questi, nello specifico, sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti e dalla non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri.

Redditi che gli consentirebbero di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Per la Cassazione, la Corte territoriale ha espresso una corretta valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente. Soprattutto ai fini dell’acceleramento della sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento. E che, pertanto, abbia deciso di escluderlo.

Per la Suprema Corte non si è realizzata alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Ma anzi, l’unione avrebbe avuto solo fini economici. Insomma, non vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

Pertanto, il ricorso della donna va respinto.

 

 

 

 

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