La Mediazione e la Consulenza Tecnica Preventiva ex articolo 696 bis sono due istituti già noti e di riferimento che assumono oggi una valenza nuova e significativa.

La Mediazione e la Consulenza Tecnica Preventiva ex articolo 696 bis, secondo i dettami della nuova Legge 8 marzo 2017 (Legge Gelli-Bianco) all’articolo 8, rappresentano condizione di procedibilità della domanda risarcitoria giudiziale nei casi di responsabilità professionale sanitaria.
Si tratta di due istituti già noti e di riferimento: in verità essi assumono oggi una valenza nuova e del tutto significativa.
La Mediazione, nata con il D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, e rimaneggiata nel corso degli anni, tra obbligatorietà e non obbligatorietà, non ha mai rappresentato, in responsabilità sanitaria, un punto di riferimento per definire l’istanza in forma conciliativa.
Le vere carenze sono sempre state rappresentate dalla mancanza di una concreta analisi sulla ragione del contendere (an), tappa essenziale per procedere con le analisi valutative del quantum risarcitorio, e dalla rara presenza al tavolo di tutte le parti, latitante, in primis, la compagnia di assicurazione.
La mancata presenza verrà, in futuro, sanzionata con accollamento di spese alla parte assente ancorché non soccombente in giudizio.
Questo potrebbe essere un deterrente nei confronti del comportamento sinora seguito dalle parti, primo step per dare alla Mediazione il riconoscimento per divenire punto di riferimento concreto per ricercare soluzioni stragiudiziali.
Di sicuro sarà auspicabile, accanto al mediatore, la presenza di un co-mediatore in grado di partecipare alla analisi della attribuzione di responsabilità e la presenza, attorno al tavolo, di consulenti e legali di tutte le parti coinvolte.
Solo così l’istituto della Mediazione sarà in grado di decollare anche in materia di responsabilità sanitaria. In fondo si tratta, semplicemente, di vedere rappresentate le parti esattamente come è necessario in sede di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell’articolo 696 bis del Codice di Procedura Civile.

Articolo 15

La nuova legge sancisce, all’articolo 15, che i Consulenti Tecnici d’Ufficio, nominati fra gli iscritti agli Albi istituiti presso i Tribunali, “siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.

Articolo 8

Quanto sancito dall’articolo 8 della nuova legge offre una seria e valida possibilità di risoluzione stragiudiziale anche nei casi di responsabilità sanitaria, casi purtroppo destinati ad aumentare, e deve essere sentito come un vero passo in avanti verso l’acquisizione di una mentalità conciliativa, propria dei paesi anglosassoni e così lontana dalla litigiosità giudiziale italica.

6° Congresso dell’Accademia Italiana di Odontoiatria legale – OELLE

Di questi argomenti si dibatterà nel 6° Congresso dell’Accademia Italiana di Odontoiatria legale – OELLE, che si terrà a Bologna il 10 e 11 novembre prossimi, nel quale, a seguito delle relazioni in programma, sarà dato largo spazio ad una tavola rotonda dal titolo “Il cittadino e il contenzioso odontoiatrico” alla quale interverranno medici, giuristi e rappresentanti del mondo giornalistico interessato a tali temi.
Info su: www.oelle.org
Brochure Oelle Nazionale 2017

Marco Brady Bucci

 
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