Una specifica sentenza della Corte di Cassazione ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alla medicina difensiva

Con la pronuncia n. 343 del 2016, la Suprema Corte ha fatto il punto in merito alla medicina difensiva, ponendo alcune precisazioni in tema di responsabilità per ritardata diagnosi
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, un medico è stato ritenuto responsabile per non aver sospettato la presenza di un tumore a seguito di una lamentata dolenzia nodulare ascellare.
Il medico, a quel punto, aveva prescritto un antibiotico. Questo aveva causato la conseguente scomparsa della sintomatologia dolorosa. A distanza di circa 6 mesi, però, alla ricorrente è stata diagnosticata una patologia tumorale a rapida progressione. Questo ha portato alla necessità di una linfoadenectomia ascellare radicale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, ci sono diversi aspetti che inducono a riflettere sulla medicina difensiva.

Va anche precisato che, sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito avevano ritenuto non sussistesse alcuna responsabilità risarcitoria.
Ciò era stato appurato sulla base di alcuni precisi assunti indicati nelle operate CTU.
In secondo luogo, pur essendo stata ritardata di un mese la diagnosi in sede di visita per omessa prescrizione, in quella occasione, di una biopsia, il danno lamentato si sarebbe verificato in maniera identica. Questo in quanto la cura sarebbe consistita sempre e solo nella linfoadenectomia radicale.
Per queste ragioni, i giudici di merito non hanno ritenuto addebitabile alcuna responsabilità al sanitario in questione.

In ogni caso, per la Cassazione non può ritenersi prudente il comportamento del medico che ometta di approfondire la sintomatologia del paziente tramite l’esecuzione di una visita o di un accertamento diagnostico. Anche se questo è invasivo.

Oltre a questo, l’aver considerato irrilevante il ritardo diagnostico accertato ai fini del prosieguo della malattia e della terapia risolutiva, appare erroneo ai giudici.
Questo perché occorre considerare come la forza evolutiva della malattia non possa essere preconizzata in maniera assoluta.
Per maggiore approfondimenti su questo argomento si invita alla lettura dell’articolo dell’Avv. Gianluca Mari
 
 
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COLPA MEDICA: TRA MEDICINA DIFENSIVA ED APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA

 

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